Sentenza 8/1978 (ECLI:IT:COST:1978:8)
Massima numero 9744
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
01/02/1978; Decisione del
01/02/1978
Deposito del 02/02/1978; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9743
Titolo
SENT. 8/78 B. TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA INCREMENTO VALORE IMMOBILI - ALIQUOTE - ART. 15 LETT. e) D.P.R. N. 643 DEL 1972 - PRETESO ECCESSO DI DELEGA (ART. 6 N. 6 L. N. 825 DEL 1971).
SENT. 8/78 B. TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA INCREMENTO VALORE IMMOBILI - ALIQUOTE - ART. 15 LETT. e) D.P.R. N. 643 DEL 1972 - PRETESO ECCESSO DI DELEGA (ART. 6 N. 6 L. N. 825 DEL 1971).
Testo
L'art. 15 lett. e del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 che, per l'imposta comunale sull'incremento di valore sugli immobili, stabilisce un'aliquota dal venti al venticinque per cento per il penultimo scaglione di incremento (da oltre il centocinquanta fino al duecento per cento del valore iniziale dell'immobile), non contrasta con l'art. 6 n. 6 della legge di delega 9 ottobre 1971 n. 825, e quindi con l'art. 76 Cost.: infatti il legislatore del 1971, ponendo l'aliquota del venticinque per cento come limite minimo dell'ultimo, ossia piu` alto, scaglione, ha posto la medesima come limite massimo del penultimo.
L'art. 15 lett. e del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 che, per l'imposta comunale sull'incremento di valore sugli immobili, stabilisce un'aliquota dal venti al venticinque per cento per il penultimo scaglione di incremento (da oltre il centocinquanta fino al duecento per cento del valore iniziale dell'immobile), non contrasta con l'art. 6 n. 6 della legge di delega 9 ottobre 1971 n. 825, e quindi con l'art. 76 Cost.: infatti il legislatore del 1971, ponendo l'aliquota del venticinque per cento come limite minimo dell'ultimo, ossia piu` alto, scaglione, ha posto la medesima come limite massimo del penultimo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte