Ordinanza 9/1978 (ECLI:IT:COST:1978:9)
Massima numero 14415
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
01/02/1978; Decisione del
01/02/1978
Deposito del 02/02/1978; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 9/78. TRIBUTI IN GENERE - TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI - ASSERITA VIOLAZIONE DI PRINCIPI COSTITUZIONALI - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 9/78. TRIBUTI IN GENERE - TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI - ASSERITA VIOLAZIONE DI PRINCIPI COSTITUZIONALI - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 6, 14 e 15 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in quanto - in asserito contrasto con gli artt. 3, 42 e 53, primo comma, Cost. - non consentirebbero adeguato apprezzamento della svalutazione monetaria, sottoponendo cosi' all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili plusvalenze nominali e non reali; disporrebbero, per la determinazione dell'incremento di valore imponibile, di assumere i valori accertati nelle precedenti tassazioni; prevederebbero le aliquote progressive per scaglioni di incremento imponibile, prescindendo da ogni riferimento di carattere temporale, si' da determinare nell'applicazione dell'imposta un onere fiscale piu' elevato per i trasferimenti immobiliari che si verificano a maggior distanza di tempo dall'acquisto, con disparita' di trattamento fra i contribuenti. La sopravvenuta legge 16 dicembre 1977, n. 904, ha stabilito tra l'altro che ai fini dell'imposta in parola la "detrazione prevista dall'art. 14 del d.P.R. 643/1972 e' elevata al dieci per cento, per ogni anno o frazione di anno superiore al semestre, successivo al 31 dicembre 1972, fino al 31 dicembre 1979"; che detta disposizione, nei casi in cui il presupposto di applicazione dell'imposta si sia verificato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, "si applica quando il termine per la presentazione della dichiarazione non sia ancora scaduto alla data predetta, nonche' agli effetti della definizione degli accertamenti in rettifica o di ufficio relativi alle dichiarazioni presentate o che avrebbero dovuto essere presentate prima della data stessa". - O. n. 67/1978.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 6, 14 e 15 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in quanto - in asserito contrasto con gli artt. 3, 42 e 53, primo comma, Cost. - non consentirebbero adeguato apprezzamento della svalutazione monetaria, sottoponendo cosi' all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili plusvalenze nominali e non reali; disporrebbero, per la determinazione dell'incremento di valore imponibile, di assumere i valori accertati nelle precedenti tassazioni; prevederebbero le aliquote progressive per scaglioni di incremento imponibile, prescindendo da ogni riferimento di carattere temporale, si' da determinare nell'applicazione dell'imposta un onere fiscale piu' elevato per i trasferimenti immobiliari che si verificano a maggior distanza di tempo dall'acquisto, con disparita' di trattamento fra i contribuenti. La sopravvenuta legge 16 dicembre 1977, n. 904, ha stabilito tra l'altro che ai fini dell'imposta in parola la "detrazione prevista dall'art. 14 del d.P.R. 643/1972 e' elevata al dieci per cento, per ogni anno o frazione di anno superiore al semestre, successivo al 31 dicembre 1972, fino al 31 dicembre 1979"; che detta disposizione, nei casi in cui il presupposto di applicazione dell'imposta si sia verificato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, "si applica quando il termine per la presentazione della dichiarazione non sia ancora scaduto alla data predetta, nonche' agli effetti della definizione degli accertamenti in rettifica o di ufficio relativi alle dichiarazioni presentate o che avrebbero dovuto essere presentate prima della data stessa". - O. n. 67/1978.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 53
co. 1
Altri parametri e norme interposte