Sentenza 10/1978 (ECLI:IT:COST:1978:10)
Massima numero 11465
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del  01/02/1978;  Decisione del  01/02/1978
Deposito del 02/02/1978; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14074


Titolo
SENT. 10/78 A. PROCESSO CIVILE - NOTIFICAZIONI ALL'ESTERO - MOMENTO PERFEZIONATIVO - IDENTITA' CON IL REGIME VIGENTE PER LE NOTIFICAZIONI A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA E DOMICILIO SCONOSCIUTI - MANCATA PREVISIONE DEL PREVENTIVO ACCERTAMENTO DELL'IMPOSSIBILITA' DI ESEGUIRE LE NOTIFICAZIONI NEI MODI CONSENTITI DALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI E DAL REGOLAMENTO CONSOLARE - VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La notificazione degli atti processuali e' uno strumento necessario per instaurare il contraddittorio e questa esigenza fondamentale non puo' ritenersi soddisfatta nel caso in cui, pur essendo possibile adottare una forma di notificazione tale da portare il contenuto dell'atto nella effettiva sfera di conoscibilita' del destinatario, si faccia ricorso ad un'altra forma di notifica dalla quale derivi una semplice presunzione legale di conoscenza. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 24 Cost. - l'art. 143 u.c. cod.proc.civ. nella parte in cui non prevede, per l'operativita' della notifica nei confronti di destinatari non aventi residenza ne' dimora, ne' domicilio in Italia, il preventivo accertamento dell'impossibilita' di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dal d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. - cfr. s.n. 57/1965; 170/1976; 14/1977; 15/1977.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte