Sentenza 10/1978 (ECLI:IT:COST:1978:10)
Massima numero 14074
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
01/02/1978; Decisione del
01/02/1978
Deposito del 02/02/1978; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11465
Titolo
SENT. 10/78 B. MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - PROCEDIMENTO - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA COMPARIZIONE DEI CONIUGI E PER LA NOTIFICA DEL RICORSO E DEL DECRETO - MANCATA PREVISIONE DI LIMITI E DI TERMINI MINIMI PER LE CARENZE DI DIFESA DEL CONVENUTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 10/78 B. MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - PROCEDIMENTO - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA COMPARIZIONE DEI CONIUGI E PER LA NOTIFICA DEL RICORSO E DEL DECRETO - MANCATA PREVISIONE DI LIMITI E DI TERMINI MINIMI PER LE CARENZE DI DIFESA DEL CONVENUTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 4, terzo comma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, correttamente interpretato non conferisce al giudice adito per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio un potere illimitato nel fissare la data della comparizione dei coniugi davanti a se` e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ma lo vincolano all'osservanza del contraddittorio, precludendogli - a pena di nullita` - la fissazione di un termine che rende impossibile, o anche estremamente difficile l'effettiva partecipazione di una delle parti al giudizio. E' pertanto infondata la questione di illegittimita` costituzionale della norma citata in riferimento all'art. 24, secondo comma Cost.
L'art. 4, terzo comma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, correttamente interpretato non conferisce al giudice adito per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio un potere illimitato nel fissare la data della comparizione dei coniugi davanti a se` e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ma lo vincolano all'osservanza del contraddittorio, precludendogli - a pena di nullita` - la fissazione di un termine che rende impossibile, o anche estremamente difficile l'effettiva partecipazione di una delle parti al giudizio. E' pertanto infondata la questione di illegittimita` costituzionale della norma citata in riferimento all'art. 24, secondo comma Cost.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte