Sentenza 11/1978 (ECLI:IT:COST:1978:11)
Massima numero 12124
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
01/02/1978; Decisione del
01/02/1978
Deposito del 02/02/1978; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 11/78. DIBATTIMENTO PENALE - ASSISTENZA ALL'UDIENZA DELL'IMPUTATO DETENUTO - RIFIUTO DI PARTECIPAZIONE - PROSECUZIONE DEL DIBATTIMENTO COME SE L'IMPUTATO FOSSE PRESENTE E CONSEGUENTE INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI NOTIFICARGLI L'ESTRATTO DI SENTENZA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE, RIGUARDANTE SCELTE DI MERA OPPORTUNITA' E NON DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 11/78. DIBATTIMENTO PENALE - ASSISTENZA ALL'UDIENZA DELL'IMPUTATO DETENUTO - RIFIUTO DI PARTECIPAZIONE - PROSECUZIONE DEL DIBATTIMENTO COME SE L'IMPUTATO FOSSE PRESENTE E CONSEGUENTE INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI NOTIFICARGLI L'ESTRATTO DI SENTENZA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE, RIGUARDANTE SCELTE DI MERA OPPORTUNITA' E NON DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Pur se la notificazione conferisce la sola presunzione legale di conoscenza dell'atto e non - tranne quando sia avvenuta in mani proprie - la certezza della conoscenza reale di esso, la situazione dell'imputato che rinuncia espressamente a comparire all'udienza, della quale ha certa conoscenza, e' diversa dalla situazione dell'imputato libero, che all'udienza di fatto non partecipa , ma che poteva anche ignorarne l'avvenuta fissazione o la data, nonostante la notifica del decreto di citazione; ben poteva, percio', ragionevolmente il legislatore trattare l'imputato libero come contumace (e, quindi, prescrivere la notificazione della sentenza per estratto) e considerare a tutti gli effetti come presente l'imputato detenuto che ha espressamente rinunciato ad assistere all'udienza, non prevedendo la notifica a lui dell'estratto. Ma, poiche' ad ogni eventuale conseguenza di questa mancata notifica l'imputato puo' sottrarsi, e di fatto normalmente si sottrae tenendosi informato dell'esito del processo, senza contare che egli e', a tutti gli effetti, rappresentato dal difensore, la scelta legislativa anche se discutibile sul piano dell'opportunita', non e' censurabile su quello della legittimita' costituzionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 427, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui stabilisce che l'imputato detenuto, se rifiuta di assistere al dibattimento, senza che ricorra alcuna delle circostanze previste dall'art. 497 dello stesso codice, viene considerato presente a tutti gli effetti). - Cfr. S. n. 136/1971, 18/1976; o. n. 76/1973.
Pur se la notificazione conferisce la sola presunzione legale di conoscenza dell'atto e non - tranne quando sia avvenuta in mani proprie - la certezza della conoscenza reale di esso, la situazione dell'imputato che rinuncia espressamente a comparire all'udienza, della quale ha certa conoscenza, e' diversa dalla situazione dell'imputato libero, che all'udienza di fatto non partecipa , ma che poteva anche ignorarne l'avvenuta fissazione o la data, nonostante la notifica del decreto di citazione; ben poteva, percio', ragionevolmente il legislatore trattare l'imputato libero come contumace (e, quindi, prescrivere la notificazione della sentenza per estratto) e considerare a tutti gli effetti come presente l'imputato detenuto che ha espressamente rinunciato ad assistere all'udienza, non prevedendo la notifica a lui dell'estratto. Ma, poiche' ad ogni eventuale conseguenza di questa mancata notifica l'imputato puo' sottrarsi, e di fatto normalmente si sottrae tenendosi informato dell'esito del processo, senza contare che egli e', a tutti gli effetti, rappresentato dal difensore, la scelta legislativa anche se discutibile sul piano dell'opportunita', non e' censurabile su quello della legittimita' costituzionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 427, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui stabilisce che l'imputato detenuto, se rifiuta di assistere al dibattimento, senza che ricorra alcuna delle circostanze previste dall'art. 497 dello stesso codice, viene considerato presente a tutti gli effetti). - Cfr. S. n. 136/1971, 18/1976; o. n. 76/1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte