Sentenza 16/1978 (ECLI:IT:COST:1978:16)
Massima numero 14193
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente ROSSI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
02/02/1978; Decisione del
02/02/1978
Deposito del 07/02/1978; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 16/78 A. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - PROCEDIMENTO - COMPITI RISPETTIVAMENTE ATTRIBUITI ALL'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM E ALLA CORTE COSTITUZIONALE.
SENT. 16/78 A. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - PROCEDIMENTO - COMPITI RISPETTIVAMENTE ATTRIBUITI ALL'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM E ALLA CORTE COSTITUZIONALE.
Testo
Secondo la sistemazione gia' operata da precedente sentenza, quanto ai compiti rispettivamente attribuiti - nel procedimento instaurato dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 - alla Corte costituzionale ed all'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, va riaffermato che spetta all'Ufficio centrale "accertare che la richiesta di referendum sia conforme alle norme di legge, rilevando con ordinanza le eventuali irregolarita' e decidendo, con ordinanza definitiva, sulla legittimita' della richiesta medesima"; mentre alla Corte costituzionale e' conferita la sola "cognizione dell'ammissibilita' del referendum", secondo i disposti degli artt. 2 della legge costituzionale n. 1 del 1953, 32, secondo comma, e 33 della legge ordinaria n. 352 del 1970. E va ribadito che tale competenza si e' aggiunta a quelle previste dall'art. 134 Cost.; atteggiandosi dunque - come precisava la sentenza teste' ricordata - "con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi riservati alla Corte, ed in particolare rispetto ai giudizi sulle controversie relative alla legittimita' costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge". - S. n. 251/1975.
Secondo la sistemazione gia' operata da precedente sentenza, quanto ai compiti rispettivamente attribuiti - nel procedimento instaurato dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 - alla Corte costituzionale ed all'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, va riaffermato che spetta all'Ufficio centrale "accertare che la richiesta di referendum sia conforme alle norme di legge, rilevando con ordinanza le eventuali irregolarita' e decidendo, con ordinanza definitiva, sulla legittimita' della richiesta medesima"; mentre alla Corte costituzionale e' conferita la sola "cognizione dell'ammissibilita' del referendum", secondo i disposti degli artt. 2 della legge costituzionale n. 1 del 1953, 32, secondo comma, e 33 della legge ordinaria n. 352 del 1970. E va ribadito che tale competenza si e' aggiunta a quelle previste dall'art. 134 Cost.; atteggiandosi dunque - come precisava la sentenza teste' ricordata - "con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi riservati alla Corte, ed in particolare rispetto ai giudizi sulle controversie relative alla legittimita' costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge". - S. n. 251/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte