Sentenza 16/1978 (ECLI:IT:COST:1978:16)
Massima numero 14196
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente ROSSI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
02/02/1978; Decisione del
02/02/1978
Deposito del 07/02/1978; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 16/78 B. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA - CAUSE DI INAMMISSIBILITA' - CARATTERE NON TASSATIVO DELLA ELENCAZIONE DI CUI ALL'ART. 75 COST. - NECESSITA' DI INTERPRETARE LA NORMA IN SENSO LOGICO-SISTEMATICO - SUSSISTENZA E INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI CAUSE INESPRESSE DI INAMMISSIBILITA' - POTERE DELLA CORTE DI CONSIDERARLE.
SENT. 16/78 B. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA - CAUSE DI INAMMISSIBILITA' - CARATTERE NON TASSATIVO DELLA ELENCAZIONE DI CUI ALL'ART. 75 COST. - NECESSITA' DI INTERPRETARE LA NORMA IN SENSO LOGICO-SISTEMATICO - SUSSISTENZA E INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI CAUSE INESPRESSE DI INAMMISSIBILITA' - POTERE DELLA CORTE DI CONSIDERARLE.
Testo
L'indicazione delle cause di inammissibilita' di cui al capoverso dell'art. 75 della Costituzione - indicazione che non e' dimostrato abbia carattere rigorosamente tassativo - presuppone una serie di cause inespresse, inerenti alle caratteristiche essenziali e necessarie dell'istituto e riguardo alle quali, in quanto presenti nell'ordinamento costituzionale del referendum abrogativo, sarebbe contraddittorio sostenere che la Corte costituzionale non possa considerarle nel giudizio di ammissibilita' dello stesso referendum, ad esse demandato. E' percio' da ritenersi che, oltre che per le richieste di abrogazione di norme di leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali - espressamente escluse dall'art. 75, secondo comma, Cost., in quanto rispondenti a particolari scelte di politica costituzionale, il referendum debba essere dichiarato inammissibile: 1) per le richieste di abrogazione formulate in modo tale che ciascun quesito contenga una pluralita' di domande eterogenee; 2) per le richieste di abrogazione che non riguardino atti legislativi dello Stato aventi forza di legge ordinaria ma che hanno ad oggetto leggi di revisione costituzionale, leggi costituzionali o comunque leggi dotate di peculiare forza passiva; 3) per le richieste di abrogazione aventi ad oggetto disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato.
L'indicazione delle cause di inammissibilita' di cui al capoverso dell'art. 75 della Costituzione - indicazione che non e' dimostrato abbia carattere rigorosamente tassativo - presuppone una serie di cause inespresse, inerenti alle caratteristiche essenziali e necessarie dell'istituto e riguardo alle quali, in quanto presenti nell'ordinamento costituzionale del referendum abrogativo, sarebbe contraddittorio sostenere che la Corte costituzionale non possa considerarle nel giudizio di ammissibilita' dello stesso referendum, ad esse demandato. E' percio' da ritenersi che, oltre che per le richieste di abrogazione di norme di leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali - espressamente escluse dall'art. 75, secondo comma, Cost., in quanto rispondenti a particolari scelte di politica costituzionale, il referendum debba essere dichiarato inammissibile: 1) per le richieste di abrogazione formulate in modo tale che ciascun quesito contenga una pluralita' di domande eterogenee; 2) per le richieste di abrogazione che non riguardino atti legislativi dello Stato aventi forza di legge ordinaria ma che hanno ad oggetto leggi di revisione costituzionale, leggi costituzionali o comunque leggi dotate di peculiare forza passiva; 3) per le richieste di abrogazione aventi ad oggetto disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
legge costituzionale
art. 2
co. 1
Altri parametri e norme interposte