Sentenza 16/1978 (ECLI:IT:COST:1978:16)
Massima numero 14197
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente ROSSI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
02/02/1978; Decisione del
02/02/1978
Deposito del 07/02/1978; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 16/78 C. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - IMPOSSIBILITA' DI RICORRERVI RIGUARDO ALLE LEGGI COSTITUZIONALI - ARGOMENTI TRATTI DALLA PREVISIONE, IN COSTITUZIONE, DI UN REFERENDUM APPROVATIVO E DAL PRINCIPIO DELLA COSTITUZIONE RIGIDA.
SENT. 16/78 C. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - IMPOSSIBILITA' DI RICORRERVI RIGUARDO ALLE LEGGI COSTITUZIONALI - ARGOMENTI TRATTI DALLA PREVISIONE, IN COSTITUZIONE, DI UN REFERENDUM APPROVATIVO E DAL PRINCIPIO DELLA COSTITUZIONE RIGIDA.
Testo
Se il referendum abrogativo assumesse ad oggetto qualunque tipo di legge in senso tecnico, ordinaria o costituzionale indifferentemente, la conseguenza sarebbe ben difficilmente compatibile con l'attuale regime di costituzione rigida. Accanto all'apposito procedimento di revisione e di formazione delle "altre leggi costituzionali", disciplinato dall'art. 138 Cost., si verrebbe cioe' ad inserire un procedimento destinato alla sola abrogazione delle leggi costituzionali nonche' - coerentemente - della Costituzione stessa, che in nessun modo potrebbe venire armonizzato con il primo di questi due istituti. Al contrario, la stessa previsione di uno specifico referendum approvativo, contenuta nel secondo comma dell'art. 138, contribuisce ad escludere che in tema di revisione e di legislazione costituzionale vi sia posto per un ulteriore referendum abrogativo, nelle medesime forme previste per le leggi ordinarie.
Se il referendum abrogativo assumesse ad oggetto qualunque tipo di legge in senso tecnico, ordinaria o costituzionale indifferentemente, la conseguenza sarebbe ben difficilmente compatibile con l'attuale regime di costituzione rigida. Accanto all'apposito procedimento di revisione e di formazione delle "altre leggi costituzionali", disciplinato dall'art. 138 Cost., si verrebbe cioe' ad inserire un procedimento destinato alla sola abrogazione delle leggi costituzionali nonche' - coerentemente - della Costituzione stessa, che in nessun modo potrebbe venire armonizzato con il primo di questi due istituti. Al contrario, la stessa previsione di uno specifico referendum approvativo, contenuta nel secondo comma dell'art. 138, contribuisce ad escludere che in tema di revisione e di legislazione costituzionale vi sia posto per un ulteriore referendum abrogativo, nelle medesime forme previste per le leggi ordinarie.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
Costituzione
art. 138
legge costituzionale
art. 2
co. 1
Altri parametri e norme interposte