Reati e pene - Declaratoria di estinzione del reato, conseguente a sospensione condizionale della pena, per mancata commissione di delitto o contravvenzione della stessa indole - Sopravvenuto accertamento contrario - Possibile revoca della declaratoria - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza e contrasto con la funzione rieducativa della pena - Difetto di motivazione sulla rilevanza, nonché astrattezza e ipoteticità - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 167 cod. pen., nella parte in cui non prevede la revoca della declaratoria di estinzione del reato nel caso in cui sopravvenga a tale pronuncia l'accertamento dell'avvenuta commissione, da parte del condannato con pena condizionalmente sospesa e nei termini stabiliti, di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole. L'ordinanza di rimessione ha omesso sia di descrivere adeguatamente la fattispecie del giudizio a quo, sia di indicare se l'istanza di declaratoria di estinzione del reato sia stata suffragata da adeguata certificazione, relativa al casellario giudiziale. Così facendo, il giudice a quo ha mancato di confrontarsi con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, secondo cui la commissione di un nuovo reato che si pone come ostativa alla dichiarazione di estinzione del reato deve essere accertata con sentenza passata in giudicato, in ragione della presunzione di non colpevolezza. Inoltre, il dubbio sollevato è relativo a una mera eventualità (che il condannato, richiesta l'estinzione del reato, abbia compiuto, nel termine quinquennale, reati non ancora oggetto di accertamento, dei quali tuttavia l'ordinanza non offre alcun elemento dimostrativo) ed è attinente a questioni premature e puramente astratte, essendo il rimettente chiamato a pronunciarsi sull'estinzione del reato e non sulla revoca della medesima. (Precedenti citati: ordinanze n. 147 del 2020, n. 108 del 2020, n. 92 del 2020, n. 203 del 2019, n. 101 del 2019, n. 64 del 2019 e n. 107 del 1998).
Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, la questione incidentale è inammissibile, in quanto ipotetica o prematura, se l'applicazione della norma censurata è solo eventuale e successiva, ciò che esclude la rilevanza attuale della stessa. (Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2020 e n. 217 del 2019; ordinanze n. 259 del 2016 e n. 161 del 2015).