Sentenza 16/1978 (ECLI:IT:COST:1978:16)
Massima numero 14199
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente ROSSI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
02/02/1978; Decisione del
02/02/1978
Deposito del 07/02/1978; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 16/78 E. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - AMMISSIBILITA' - ESPLICITA ESCLUSIONE DEI REFERENDUM INCIDENTI SULLA RATIFICA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI - FONDAMENTO - CONSEGUENTE ESCLUSIONE, IN VIA INTERPRETATIVA, DEI REFERENDUM INCIDENTI SULLE LEGGI DI ESECUZIONE DEI TRATTATI STESSI.
SENT. 16/78 E. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - AMMISSIBILITA' - ESPLICITA ESCLUSIONE DEI REFERENDUM INCIDENTI SULLA RATIFICA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI - FONDAMENTO - CONSEGUENTE ESCLUSIONE, IN VIA INTERPRETATIVA, DEI REFERENDUM INCIDENTI SULLE LEGGI DI ESECUZIONE DEI TRATTATI STESSI.
Testo
La ragion d'essere dell'esplicita esclusione costituzionale, quanto ai referendum incidenti sulla ratifica dei trattati internazionali indicati dall'art. 80 Cost., non si risolve nell'intento di evitare che il corpo elettorale interferisca nel processo formativo dei trattati stessi (tanto piu' che il lunghissimo procedimento prescritto dalla legge n. 352 del 1970 non offrirebbe nemmeno - di regola - la possibilita' materiale che il voto popolare preceda la stipulazione). Ben piu' largamente la Costituzione ha voluto impedire, una volta perfezionatosi il trattato, che esso venga privato dell'indispensabile fondamento costituzionale (ai sensi dell'art. 80 Cost.), determinandone la disapplicazione e rendendo in tal modo responsabile lo Stato italiano verso gli altri contraenti. Ma l'esclusione dev'essere quindi riferita - secondo la tesi dominante in dottrina - non solo al momento dell'autorizzazione alla ratifica, ma anche al momento dell'esecuzione strettamente intesa. Ed a questa stregua poco importa che l'ordine di esecuzione rappresenti l'oggetto di un apposito atto legislativo (com'era inevitabile nell'ordinamento statutario, date le norme costituzionali che allora regolavano la formazione dei trattati) o sia contemporaneo e contestuale all'autorizzazione, venendo inserito nella medesima legge che consente la ratifica. In entrambe le ipotesi, infatti, l'interpretazione logico-sistematica dell'art. 75, secondo comma, Cost. impone che vengano respinte le richieste di referendum abrogativo.
La ragion d'essere dell'esplicita esclusione costituzionale, quanto ai referendum incidenti sulla ratifica dei trattati internazionali indicati dall'art. 80 Cost., non si risolve nell'intento di evitare che il corpo elettorale interferisca nel processo formativo dei trattati stessi (tanto piu' che il lunghissimo procedimento prescritto dalla legge n. 352 del 1970 non offrirebbe nemmeno - di regola - la possibilita' materiale che il voto popolare preceda la stipulazione). Ben piu' largamente la Costituzione ha voluto impedire, una volta perfezionatosi il trattato, che esso venga privato dell'indispensabile fondamento costituzionale (ai sensi dell'art. 80 Cost.), determinandone la disapplicazione e rendendo in tal modo responsabile lo Stato italiano verso gli altri contraenti. Ma l'esclusione dev'essere quindi riferita - secondo la tesi dominante in dottrina - non solo al momento dell'autorizzazione alla ratifica, ma anche al momento dell'esecuzione strettamente intesa. Ed a questa stregua poco importa che l'ordine di esecuzione rappresenti l'oggetto di un apposito atto legislativo (com'era inevitabile nell'ordinamento statutario, date le norme costituzionali che allora regolavano la formazione dei trattati) o sia contemporaneo e contestuale all'autorizzazione, venendo inserito nella medesima legge che consente la ratifica. In entrambe le ipotesi, infatti, l'interpretazione logico-sistematica dell'art. 75, secondo comma, Cost. impone che vengano respinte le richieste di referendum abrogativo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
Costituzione
art. 80
Altri parametri e norme interposte