Sentenza 16/1978 (ECLI:IT:COST:1978:16)
Massima numero 14201
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente ROSSI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
02/02/1978; Decisione del
02/02/1978
Deposito del 07/02/1978; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 16/78 G. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - OGGETTO DELLA RICHIESTA - DISPOSIZIONI (97) DEL CODICE PENALE - ETEROGENEITA' DI CONTENUTO NON RICONDUCIBILE AD UNA MATRICE RAZIONALMENTE UNITARIA - DIFETTO DEI REQUISITI DI SEMPLICITA' E CHIAREZZA DELLA DOMANDA, INERENTI ALLA FUNZIONE DEL REFERENDUM - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
SENT. 16/78 G. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - OGGETTO DELLA RICHIESTA - DISPOSIZIONI (97) DEL CODICE PENALE - ETEROGENEITA' DI CONTENUTO NON RICONDUCIBILE AD UNA MATRICE RAZIONALMENTE UNITARIA - DIFETTO DEI REQUISITI DI SEMPLICITA' E CHIAREZZA DELLA DOMANDA, INERENTI ALLA FUNZIONE DEL REFERENDUM - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
Testo
Pur essendo ricompresa nella disposizione dell'art. 75 Cost. una vastissima gamma di richieste indeterminate ed indeterminabili a priori, la normativa dettata dallo stesso articolo non implica affatto l'ammissibilita' di richieste di referendum abrogativo comunque strutturate, comprese quelle eccedenti i limiti esterni ed estremi delle previsioni costituzionali, che del referendum abrogativo conservino solo il nome e non la sostanza. Proprio perche' il referendum non e' fine a se stesso ma tramite della volonta' popolare, occorre che i quesiti posti agli elettori siano tali da esaltare e non coartare le loro possibilita' di scelta; un voto bloccato in molteplici e complesse questioni insuscettibili di essere redatte ad unita' contraddice il principio democratico incidendo di fatto sulla liberta' del voto in violazione degli artt. 1 e 48 Cost.. Peraltro, uno strumento di democrazia diretta, quale e' il referendum popolare, non puo' essere trasformato in uno strumento di democrazia rappresentativa mediante il quale si vengono a proporre voti popolari di fiducia nei confronti di complesse ed inscindibili scelte politiche operate dai partiti o dai gruppi organizzati che hanno sostenuto le iniziative referendarie. Viceversa, questo finisce per essere il caso del referendum vertente su 97 articoli del codice penale in quanto non e' possibile estrarre un quesito comune e razionalmente unitario, con la conseguenza che la relativa richiesta deve essere dichiarata inammissibile perche' incompatibile con le proclamazioni degli artt. 1, 48 e 75 Cost..
Pur essendo ricompresa nella disposizione dell'art. 75 Cost. una vastissima gamma di richieste indeterminate ed indeterminabili a priori, la normativa dettata dallo stesso articolo non implica affatto l'ammissibilita' di richieste di referendum abrogativo comunque strutturate, comprese quelle eccedenti i limiti esterni ed estremi delle previsioni costituzionali, che del referendum abrogativo conservino solo il nome e non la sostanza. Proprio perche' il referendum non e' fine a se stesso ma tramite della volonta' popolare, occorre che i quesiti posti agli elettori siano tali da esaltare e non coartare le loro possibilita' di scelta; un voto bloccato in molteplici e complesse questioni insuscettibili di essere redatte ad unita' contraddice il principio democratico incidendo di fatto sulla liberta' del voto in violazione degli artt. 1 e 48 Cost.. Peraltro, uno strumento di democrazia diretta, quale e' il referendum popolare, non puo' essere trasformato in uno strumento di democrazia rappresentativa mediante il quale si vengono a proporre voti popolari di fiducia nei confronti di complesse ed inscindibili scelte politiche operate dai partiti o dai gruppi organizzati che hanno sostenuto le iniziative referendarie. Viceversa, questo finisce per essere il caso del referendum vertente su 97 articoli del codice penale in quanto non e' possibile estrarre un quesito comune e razionalmente unitario, con la conseguenza che la relativa richiesta deve essere dichiarata inammissibile perche' incompatibile con le proclamazioni degli artt. 1, 48 e 75 Cost..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 48
Altri parametri e norme interposte