Sentenza 16/1978 (ECLI:IT:COST:1978:16)
Massima numero 14202
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente ROSSI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
02/02/1978; Decisione del
02/02/1978
Deposito del 07/02/1978; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 16/78 H. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - OGGETTO DELLA RICHIESTA - INTERO CODICE PENALE MILITARE DI PACE - ETEROGENEITA' DEL SUO CONTENUTO E DIVERSITA' DI RAPPORTI DELLE SUE DISPOSIZIONI CON LA COSTITUZIONE - SUSSISTENZA, NELL'ATTO, DI NORME A CONTENUTO COSTITUZIONALMENTE VINCOLATO - MANCANZA DI UN POTERE DELLA CORTE DI SCINDERE O DI RIDEFINIRE I QUESITI REFERENDARI - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
SENT. 16/78 H. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - OGGETTO DELLA RICHIESTA - INTERO CODICE PENALE MILITARE DI PACE - ETEROGENEITA' DEL SUO CONTENUTO E DIVERSITA' DI RAPPORTI DELLE SUE DISPOSIZIONI CON LA COSTITUZIONE - SUSSISTENZA, NELL'ATTO, DI NORME A CONTENUTO COSTITUZIONALMENTE VINCOLATO - MANCANZA DI UN POTERE DELLA CORTE DI SCINDERE O DI RIDEFINIRE I QUESITI REFERENDARI - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
Testo
L'affermata esigenza che il quesito referendario sia formulato in termini semplici e chiari cosi' da consentire all'elettore di manifestare pienamente la propria liberta' di voto, non sussiste relativamente alla richiesta di referendum avente ad oggetto l'intero codice penale militare di pace approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303. L'atto legislativo in questione contiene, infatti, disposizioni assolutamente eterogenee alcune delle quali costituzionalmente neutre (prestandosi indifferentemente ad essere mantenuta in vigore oppure abrogata) altre a contenuto costituzionalmente vincolato come si verifica per i reati di mancanza alla chiamata alle armi e di diserzione che sono intimamente collegate alle previsioni dell'art. 52 Cost.. Il fatto stesso che la richiesta in esame si proponga di abrogare simili figure criminose potrebbe essere gia' motivo sufficiente perche' la Corte la respinga, tuttavia l'aver voluto coinvolgere in un solo referendum le parti accessorie ed essenziali del codice penale militare di pace rappresenta una conferma della irriducibile pluralita' delle questioni su cui l'elettore verrebbe costretto ad esprimere un unico voto. Deve, pertanto, mancando alla Corte il potere di scindere o ridefinire i quesiti referendari, essere dichiarata l'inammissibilita' dell'intera richiesta concernente l'abrogazione del codice penale militare di pace approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303.
L'affermata esigenza che il quesito referendario sia formulato in termini semplici e chiari cosi' da consentire all'elettore di manifestare pienamente la propria liberta' di voto, non sussiste relativamente alla richiesta di referendum avente ad oggetto l'intero codice penale militare di pace approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303. L'atto legislativo in questione contiene, infatti, disposizioni assolutamente eterogenee alcune delle quali costituzionalmente neutre (prestandosi indifferentemente ad essere mantenuta in vigore oppure abrogata) altre a contenuto costituzionalmente vincolato come si verifica per i reati di mancanza alla chiamata alle armi e di diserzione che sono intimamente collegate alle previsioni dell'art. 52 Cost.. Il fatto stesso che la richiesta in esame si proponga di abrogare simili figure criminose potrebbe essere gia' motivo sufficiente perche' la Corte la respinga, tuttavia l'aver voluto coinvolgere in un solo referendum le parti accessorie ed essenziali del codice penale militare di pace rappresenta una conferma della irriducibile pluralita' delle questioni su cui l'elettore verrebbe costretto ad esprimere un unico voto. Deve, pertanto, mancando alla Corte il potere di scindere o ridefinire i quesiti referendari, essere dichiarata l'inammissibilita' dell'intera richiesta concernente l'abrogazione del codice penale militare di pace approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
Costituzione
art. 52
Altri parametri e norme interposte