Sentenza 16/1978 (ECLI:IT:COST:1978:16)
Massima numero 14203
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente ROSSI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
02/02/1978; Decisione del
02/02/1978
Deposito del 07/02/1978; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 16/78 I. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - OGGETTO DELLA RICHIESTA - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE - SOSTANZIALE UNITARIETA' DELLA MATERIA CON QUELLA DISCIPLINATA DAL COD. PEN. MIL. DI PACE - FINALITA' DELLA RICHIESTA - SOPPRESSIONE (TRAMITE L'ABROGAZIONE DI NORME A CONTENUTO COSTITUZIONALMENTE VINCOLTATO) DELL'INTERA GIURISDIZIONE MILITARE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 16/78 I. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - OGGETTO DELLA RICHIESTA - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE - SOSTANZIALE UNITARIETA' DELLA MATERIA CON QUELLA DISCIPLINATA DAL COD. PEN. MIL. DI PACE - FINALITA' DELLA RICHIESTA - SOPPRESSIONE (TRAMITE L'ABROGAZIONE DI NORME A CONTENUTO COSTITUZIONALMENTE VINCOLTATO) DELL'INTERA GIURISDIZIONE MILITARE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Pur se in ordine alla richiesta di abrogazione dell'ordinamento giudiziario militare approvato con il R.D. 9 settembre 1941, n. 1022, non e' sostenibile che si sia in presenza di una radicale disomogeneita' delle disposizioni sottoposte al voto popolare deve innanzitutto rilevarsi uno strettissimo collegamento tra il codice penale militare di pace e l'ordinamento giudiziario militare sia dal punto di vista formale (entrambi i decreti in questione trovano la loro comune matrice nella delegazione legislativa operata dalla legge 25 novembre 1926, n. 2153) che da quello sostanziale posto che la materia dei giudizi penali e' stata suddivisa in una parte riguardante la procedura penale ed in un'altra concernente l'ordinamento giudiziario penale propriamente inteso. Da cio' deriva che l'ordinamento giudiziario militare al pari del codice penale militare di pace e' intimamente collegato alle comuni esigenze di difesa della patria affermate e garantite nell'art. 52 Cost., circostanza questa da cui potrebbero trarsi argomenti atti a concludere che i due referendum sul codice penale militare di pace e sull'ordinamento giudiziario militare debbano venire conseguentemente preclusi. Tuttavia, anche a voler considerare per se' solo il problema dell'ammissibilita' del voto popolare abrogativo dell'ordinamento giudiziario militare la conclusione ultima non muta, in quanto la finalita' della richiesta consiste nella volonta' di eliminare l'intera giurisdizione militare prevista dall'art. 103, terzo comma, Cost. e dalla VI disp. trans. della Costituzione. Deve pertanto essere dichiarata inammissibile la richiesta referendaria avente ad oggetto l'ordinamento giudiziario militare.
Pur se in ordine alla richiesta di abrogazione dell'ordinamento giudiziario militare approvato con il R.D. 9 settembre 1941, n. 1022, non e' sostenibile che si sia in presenza di una radicale disomogeneita' delle disposizioni sottoposte al voto popolare deve innanzitutto rilevarsi uno strettissimo collegamento tra il codice penale militare di pace e l'ordinamento giudiziario militare sia dal punto di vista formale (entrambi i decreti in questione trovano la loro comune matrice nella delegazione legislativa operata dalla legge 25 novembre 1926, n. 2153) che da quello sostanziale posto che la materia dei giudizi penali e' stata suddivisa in una parte riguardante la procedura penale ed in un'altra concernente l'ordinamento giudiziario penale propriamente inteso. Da cio' deriva che l'ordinamento giudiziario militare al pari del codice penale militare di pace e' intimamente collegato alle comuni esigenze di difesa della patria affermate e garantite nell'art. 52 Cost., circostanza questa da cui potrebbero trarsi argomenti atti a concludere che i due referendum sul codice penale militare di pace e sull'ordinamento giudiziario militare debbano venire conseguentemente preclusi. Tuttavia, anche a voler considerare per se' solo il problema dell'ammissibilita' del voto popolare abrogativo dell'ordinamento giudiziario militare la conclusione ultima non muta, in quanto la finalita' della richiesta consiste nella volonta' di eliminare l'intera giurisdizione militare prevista dall'art. 103, terzo comma, Cost. e dalla VI disp. trans. della Costituzione. Deve pertanto essere dichiarata inammissibile la richiesta referendaria avente ad oggetto l'ordinamento giudiziario militare.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 103
co. 3
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte