Sentenza 16/1978 (ECLI:IT:COST:1978:16)
Massima numero 14204
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente ROSSI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
02/02/1978; Decisione del
02/02/1978
Deposito del 07/02/1978; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 16/78 L. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - OGGETTO DELLA RICHIESTA - DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO - VARIETA' DEL LORO CONTENUTO, NON ECCEDENTE LE PREVISIONI DELLA COSTITUZIONE - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
SENT. 16/78 L. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - OGGETTO DELLA RICHIESTA - DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO - VARIETA' DEL LORO CONTENUTO, NON ECCEDENTE LE PREVISIONI DELLA COSTITUZIONE - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
Testo
Pur non essendo contestabile la varieta' dei contenuti normativi della legge 22 maggio 1975, n. 152 recante misure urgenti a tutela dell'ordine pubblico, il titolo della legge stessa enuncia gia', nei suoi tratti essenziali, la questione sulla quale il corpo elettorale verra' chiamato a decidere, cosi' che la richiesta in questione non concreta un uso artificioso del referendum abrogativo, da farla considerare eccedente i limiti posti dall'art. 75 Cost.. Non frapponendosi altri ostacoli di ordine costituzionale, la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge n. 152 del 1975 deve essere dichiarata ammissibile (salvo quanto disposto in relazione all'art. 5 - perche' sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533 - dall'ordinanza 6 dicembre 1977 dell'Ufficio centrale avverso la quale i promotori del referendum hanno sollevato conflitto di attribuzione avanti a questa Corte).
Pur non essendo contestabile la varieta' dei contenuti normativi della legge 22 maggio 1975, n. 152 recante misure urgenti a tutela dell'ordine pubblico, il titolo della legge stessa enuncia gia', nei suoi tratti essenziali, la questione sulla quale il corpo elettorale verra' chiamato a decidere, cosi' che la richiesta in questione non concreta un uso artificioso del referendum abrogativo, da farla considerare eccedente i limiti posti dall'art. 75 Cost.. Non frapponendosi altri ostacoli di ordine costituzionale, la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge n. 152 del 1975 deve essere dichiarata ammissibile (salvo quanto disposto in relazione all'art. 5 - perche' sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533 - dall'ordinanza 6 dicembre 1977 dell'Ufficio centrale avverso la quale i promotori del referendum hanno sollevato conflitto di attribuzione avanti a questa Corte).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
Altri parametri e norme interposte