Sentenza 16/1978 (ECLI:IT:COST:1978:16)
Massima numero 14205
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente ROSSI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
02/02/1978; Decisione del
02/02/1978
Deposito del 07/02/1978; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 16/78 M. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - OGGETTO DELLA RICHIESTA - NORME SUI PROCEDIMENTI E GIUDIZI DI ACCUSA - LEGGI ORDINARIE COSTITUTIVE OD ATTUATIVE DI ISTITUTI, DI ORGANI, PROCEDURE, DI PRINCIPI STABILITI O PREVISTI DALLA COSTITUZIONE - RITENUTA CONFIGURAZIONE DI UNA CATEGORIA DI LEGGI "COSTITUZIONALMENTE OBBLIGATORIE" - IMPOSSIBILITA' DI TRARNE LIMITI ALL'AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
SENT. 16/78 M. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - OGGETTO DELLA RICHIESTA - NORME SUI PROCEDIMENTI E GIUDIZI DI ACCUSA - LEGGI ORDINARIE COSTITUTIVE OD ATTUATIVE DI ISTITUTI, DI ORGANI, PROCEDURE, DI PRINCIPI STABILITI O PREVISTI DALLA COSTITUZIONE - RITENUTA CONFIGURAZIONE DI UNA CATEGORIA DI LEGGI "COSTITUZIONALMENTE OBBLIGATORIE" - IMPOSSIBILITA' DI TRARNE LIMITI ALL'AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
Testo
Non e' sostenibile che siano sottratte al referendum abrogativo tutte le leggi ordinarie comunque costitutive od attuative di istituti, di organi, di procedure, di principi stabiliti o previsti dalla Costituzione. Infatti, in tal modo il referendum subirebbe limitazioni estremamente ampie e mal determinate e comunque il riferimento alle leggi "costituzionalmente obbligatorie" - formula che farebbe pensare a leggi che con i loro contenuti normativi siano indispensabili per concretare le corrispondenti previsioni costituzionali - e' viziato da un equivoco di fondo atteso che tali atti legislativi non realizzano che una fra le tante soluzioni astrattamente possibili per attuare la Costituzione. Tale e' appunto il caso della legge 25 gennaio 1962, n. 20 che, col prevedere l'attuale Commissione inquirente, risponde ad una scelta politica del Parlamento che avrebbe anche potuto essere diversa senza percio' violare il disposto dell'art. 12 della legge costituzionale n. 1 del 1953, in base al quale la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri e' deliberata dal Parlamento in seduta comune su relazione di una Commissione inquirente. Deve pertanto essere dichiarata ammissibile la richiesta di referendum per l'abrogazione di 12 articoli della legge 25 gennaio 1962, n. 20.
Non e' sostenibile che siano sottratte al referendum abrogativo tutte le leggi ordinarie comunque costitutive od attuative di istituti, di organi, di procedure, di principi stabiliti o previsti dalla Costituzione. Infatti, in tal modo il referendum subirebbe limitazioni estremamente ampie e mal determinate e comunque il riferimento alle leggi "costituzionalmente obbligatorie" - formula che farebbe pensare a leggi che con i loro contenuti normativi siano indispensabili per concretare le corrispondenti previsioni costituzionali - e' viziato da un equivoco di fondo atteso che tali atti legislativi non realizzano che una fra le tante soluzioni astrattamente possibili per attuare la Costituzione. Tale e' appunto il caso della legge 25 gennaio 1962, n. 20 che, col prevedere l'attuale Commissione inquirente, risponde ad una scelta politica del Parlamento che avrebbe anche potuto essere diversa senza percio' violare il disposto dell'art. 12 della legge costituzionale n. 1 del 1953, in base al quale la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri e' deliberata dal Parlamento in seduta comune su relazione di una Commissione inquirente. Deve pertanto essere dichiarata ammissibile la richiesta di referendum per l'abrogazione di 12 articoli della legge 25 gennaio 1962, n. 20.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
Altri parametri e norme interposte