Sentenza 16/1978 (ECLI:IT:COST:1978:16)
Massima numero 14206
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente ROSSI  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  02/02/1978;  Decisione del  02/02/1978
Deposito del 07/02/1978; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14193  14196  14197  14198  14199  14200  14201  14202  14203  14204  14205  14207


Titolo
SENT. 16/78 N. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - OGGETTO DELLA RICHIESTA - LEGGE CONCERNENTE IL CONTRIBUTO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI - LEGGE DI SPESA DISTINTA DALLA LEGGE DI BILANCIO - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA - MODIFICAZIONE DELLA LEGGE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' - DETERMINAZIONE DEGLI EFFETTI IN RELAZIONE ALL'OGGETTO DELLA RICHIESTA - COMPETENZA DELL'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM.

Testo
Le leggi di bilancio cui si riferisce l'art. 75 Cost., ben individuate come sono, sia per il loro procedimento formativo, sia per la loro tipica struttura, sia per i limiti cui le sottopone l'art. 81, terzo comma, Cost., non vanno confuse con le innumerevoli leggi di spesa quale e' quella concernente il finanziamento dei partiti politici, ne' tale atto puo' essere fatto rientrare nella categoria delle leggi finanziarie. Deve pertanto essere dichiarata ammissibile la richiesta concernente l'abrogazione della legge 2 maggio 1974, n. 195 mentre, per quanto riguarda la legge 16 gennaio 1978, n. 11 sopravvenuta nel corso dell'attuale giudizio a modificare l'art. 3, terzo comma, lett. b, della legge n. 195, le eventuali valutazioni spettano all'Ufficio centrale per il referendum ai sensi dell'art. 39 l. n. 352/1970.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

Altri parametri e norme interposte