Ordinanza 17/1978 (ECLI:IT:COST:1978:17)
Massima numero 11670
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente ROSSI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
02/03/1978; Decisione del
02/03/1978
Deposito del 03/03/1978; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11669
Titolo
ORD. 17/78 B. PROCEDIMENTI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI TRA POTERI DELLO STATO - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' - OGGETTO - REQUISITI SOGGETTIVO ED OGGETTIVO EX ART. 37, L. N. 87 DEL 1953 - PROMOTORI DEL REFERENDUM ABROGATIVO ED UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
ORD. 17/78 B. PROCEDIMENTI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI TRA POTERI DELLO STATO - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' - OGGETTO - REQUISITI SOGGETTIVO ED OGGETTIVO EX ART. 37, L. N. 87 DEL 1953 - PROMOTORI DEL REFERENDUM ABROGATIVO ED UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
Testo
Per determinare se vi sia materia di conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato deve unicamente accertarsi, in via di prima delibazione, la concorrenza dei requisiti di ordine soggettivo ed oggettivo contemplati dalla legge, e cioe` se il conflitto sorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta` del potere cui appartengono, e per la delimitazione delle sfere di attribuzioni determinata, per i vari poteri, da norme costituzionali. Sono pertanto legittimati a sollevare conflitto gli elettori, in numero non inferiore a 500.000, firmatari di una richiesta di referendum, in quanto frazione del corpo elettorale identificato dall'art. 75 Cost. - ed i promotori del referendum sono competenti a dichiarare la volonta` dei firmatari -, ed e` del pari legittimato ad essere parte nel conflitto l'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione. La Corte dichiara pertanto ammissibile, ai sensi dell'art. 37, l. n. 87 del 1953, riservato ogni definitivo giudizio circa l'ammissibilita` ed il merito, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Comitato promotore del referendum abrogativo della l. 22 maggio 1975, n. 152, in rappresentanza dei firmatari della relativa richiesta.
Per determinare se vi sia materia di conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato deve unicamente accertarsi, in via di prima delibazione, la concorrenza dei requisiti di ordine soggettivo ed oggettivo contemplati dalla legge, e cioe` se il conflitto sorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta` del potere cui appartengono, e per la delimitazione delle sfere di attribuzioni determinata, per i vari poteri, da norme costituzionali. Sono pertanto legittimati a sollevare conflitto gli elettori, in numero non inferiore a 500.000, firmatari di una richiesta di referendum, in quanto frazione del corpo elettorale identificato dall'art. 75 Cost. - ed i promotori del referendum sono competenti a dichiarare la volonta` dei firmatari -, ed e` del pari legittimato ad essere parte nel conflitto l'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione. La Corte dichiara pertanto ammissibile, ai sensi dell'art. 37, l. n. 87 del 1953, riservato ogni definitivo giudizio circa l'ammissibilita` ed il merito, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Comitato promotore del referendum abrogativo della l. 22 maggio 1975, n. 152, in rappresentanza dei firmatari della relativa richiesta.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
legge 25/05/1970
n. 352
art. 32
legge 25/05/1970
n. 352
art. 39