Sentenza 18/1978 (ECLI:IT:COST:1978:18)
Massima numero 14416
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
02/03/1978; Decisione del
02/03/1978
Deposito del 07/03/1978; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 18/78. AZIENDA - AFFITTO DI AZIENDA - DISCIPLINA - MANCATA ESTENSIONE DEL REGIME VINCOLISTICO DELLE LOCAZIONI - QUESTIONE SU NORME ATTINENTI A GIUDIZIO DI COGNIZIONE SOLLEVATA IN GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 18/78. AZIENDA - AFFITTO DI AZIENDA - DISCIPLINA - MANCATA ESTENSIONE DEL REGIME VINCOLISTICO DELLE LOCAZIONI - QUESTIONE SU NORME ATTINENTI A GIUDIZIO DI COGNIZIONE SOLLEVATA IN GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Poiche' nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. (quando l'azione esecutiva e' fondata su una sentenza) non sono riproponibili - come sia in dottrina che nella giurisprudenza della Cassazione e' pacifico - contestazioni concernenti l'oggetto del gia' esaurito giudizio di cognizione, nel suddetto giudizio di opposizione non possono sollevarsi questioni di legittimita' costituzionale su norme, in esso sicuramente inapplicabili e percio' irrilevanti, attinenti al giudizio di cognizione (Inammissibilita', in quanto sollevata in un giudizio di opposizione a precetto intimato in base a sentenza civile del giudice di appello - della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 1 della legge 12 agosto 1974, n. 351, e dell'art. 4 della legge 27 gennaio 1963, n. 19, nella parte in cui non estendono agli affitti di azienda il regime vincolistico previsto per le locazioni degli immobili ad uso commerciale o alberghiero).
Poiche' nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. (quando l'azione esecutiva e' fondata su una sentenza) non sono riproponibili - come sia in dottrina che nella giurisprudenza della Cassazione e' pacifico - contestazioni concernenti l'oggetto del gia' esaurito giudizio di cognizione, nel suddetto giudizio di opposizione non possono sollevarsi questioni di legittimita' costituzionale su norme, in esso sicuramente inapplicabili e percio' irrilevanti, attinenti al giudizio di cognizione (Inammissibilita', in quanto sollevata in un giudizio di opposizione a precetto intimato in base a sentenza civile del giudice di appello - della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 1 della legge 12 agosto 1974, n. 351, e dell'art. 4 della legge 27 gennaio 1963, n. 19, nella parte in cui non estendono agli affitti di azienda il regime vincolistico previsto per le locazioni degli immobili ad uso commerciale o alberghiero).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte