Ordinanza 1/1979 (ECLI:IT:COST:1979:1)
Massima numero 15067
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente AMADEI - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
08/01/1979; Decisione del
08/01/1979
Deposito del 09/01/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
15068
Titolo
ORD. 1/79 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - GIUDIZIO PRELIMINARE DI AMMISSIBILITA' - CONTENUTO ED EFFETTI DELLA DECISIONE DELLA CORTE.
ORD. 1/79 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - GIUDIZIO PRELIMINARE DI AMMISSIBILITA' - CONTENUTO ED EFFETTI DELLA DECISIONE DELLA CORTE.
Testo
Secondo la propria giurisprudenza in materia, per stabilire agli effetti dell'ammissibilita' del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, in via di prima deliberazione e senza contradditorio, se - come previsto dall'art. 37, quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 - esista "materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", la Corte deve accertare unicamente la concorrenza dei requisiti di ordine soggettivo ed oggettivo prescritti dal primo comma dello stesso articolo e cioe' se il conflitto sorga fra organi competenti a dichiarare definitivamente le volonta' del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni, determinata, per i vari poteri da norme costituzionali. Resta impregiudicata, peraltro, ove la pronuncia sia di ammissibilita', la facolta' delle parti di proporre, nel corso ulteriore del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni.
Secondo la propria giurisprudenza in materia, per stabilire agli effetti dell'ammissibilita' del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, in via di prima deliberazione e senza contradditorio, se - come previsto dall'art. 37, quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 - esista "materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", la Corte deve accertare unicamente la concorrenza dei requisiti di ordine soggettivo ed oggettivo prescritti dal primo comma dello stesso articolo e cioe' se il conflitto sorga fra organi competenti a dichiarare definitivamente le volonta' del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni, determinata, per i vari poteri da norme costituzionali. Resta impregiudicata, peraltro, ove la pronuncia sia di ammissibilita', la facolta' delle parti di proporre, nel corso ulteriore del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37