Ordinanza 1/1979 (ECLI:IT:COST:1979:1)
Massima numero 15068
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente AMADEI  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  08/01/1979;  Decisione del  08/01/1979
Deposito del 09/01/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  15067


Titolo
ORD. 1/79 B. REFERENDUM ABROGATIVO - RICHIESTA DI ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI DEL CODICE PENALE IN MATERIA DI ABORTO - ORDINANZA DELL'UFFICIO CENTRALE CHE IN SEGUITO ALLE MODIFICHE APPORTATE DA LEGGE SOPRAVVENUTA DICHIARA CESSATE LE OPERAZIONI REFERENDARIE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DAL COMITATO PROMOTORE - AMMISSIBILITA'.

Testo
Riguardo ai requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 37, quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e sui quali si veda la precedente massima A, del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato, in qualita' di rappresentante dei firmatari della richiesta, dal Comitato promotore del referendum per l'abrogazione di disposizioni del codice penale in materia di aborto, in seguito all'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum, con la quale, in considerazione delle nuove norme emanate in materia con la legge 22 maggio 1978, n. 194, si dichiara che le relative operazioni non hanno piu' corso, va riconosciuto che, dal punto di vista soggettivo, la frazione del corpo elettorale, identificata in almeno cinquecentomila elettori firmatari di una richiesta di referendum abrogativo, e', in virtu' delle funzioni ad essa attribuite, assimilabile ad un potere dello Stato e come tale legittimata a sollevare il conflitto e che sussiste anche la legittimazione passiva dell'Ufficio Centrale presso la Corte di Cassazione, essendo l'organo investito in via esclusiva del potere di decidere della legittimita' delle richieste di referendum abrogativo e che, sotto il profilo oggettivo, il conflitto sollevato attiene alla sfera di applicazione dell'istituto del referendum abrogativo configurato dal testo costituzionale. Il conflitto in questione (vertente nel merito sulla pretesa disapplicazione, da parte dell'Ufficio centrale, dei principi fissati dalla Corte costituzionale circa gli effetti, nel procedimento referendario, di leggi modificative di quella di cui si e' chiesta l'abrogazione) va pertanto dichiarato ammissibile. - S. n. 69/1978.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte