Sentenza 20/1978 (ECLI:IT:COST:1978:20)
Massima numero 9514
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
09/03/1978; Decisione del
09/03/1978
Deposito del 20/03/1978; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 20/78. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA` COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI - INVENZIONI FARMACEUTICHE (PROCESSI E PRODOTTI MEDICINALI) - DIVIETO DI BREVETTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 20/78. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA` COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI - INVENZIONI FARMACEUTICHE (PROCESSI E PRODOTTI MEDICINALI) - DIVIETO DI BREVETTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il divieto di brevettare i medicamenti ed i processi diretti a produrli non solo e` fondato su motivi specifici ormai non corrispondenti alla realta`, ma neppure puo` dirsi congruo rispetto all'interesse generale alla tutela della salute, di cui all'art. 32 Cost.. Esso costituisce, dunque, un'ingiustificata deroga alla 'par condicio' degli inventori industriali, con riguardo sia al diritto personale al riconoscimento della paternita` dell'invenzione che alle situazioni economiche di vantaggio cui da` luogo l'esclusiva; per altro verso, penalizza gli imprenditori del settore farmaceutico rispetto a quelli di altri settori, ed ostacola, altresi`, la promozione della ricerca scientifica e tecnica, che e` un dovere della Repubblica. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, 41 e 9 Cost. (assorbite le censure riferite agli artt. 42 e 43 Cost.) - il comma primo dell'art. 14, r.d. 29 giugno 1939 n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali).
Il divieto di brevettare i medicamenti ed i processi diretti a produrli non solo e` fondato su motivi specifici ormai non corrispondenti alla realta`, ma neppure puo` dirsi congruo rispetto all'interesse generale alla tutela della salute, di cui all'art. 32 Cost.. Esso costituisce, dunque, un'ingiustificata deroga alla 'par condicio' degli inventori industriali, con riguardo sia al diritto personale al riconoscimento della paternita` dell'invenzione che alle situazioni economiche di vantaggio cui da` luogo l'esclusiva; per altro verso, penalizza gli imprenditori del settore farmaceutico rispetto a quelli di altri settori, ed ostacola, altresi`, la promozione della ricerca scientifica e tecnica, che e` un dovere della Repubblica. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, 41 e 9 Cost. (assorbite le censure riferite agli artt. 42 e 43 Cost.) - il comma primo dell'art. 14, r.d. 29 giugno 1939 n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte