Sentenza 21/1978 (ECLI:IT:COST:1978:21)
Massima numero 9588
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI  - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del  09/03/1978;  Decisione del  09/03/1978
Deposito del 20/03/1978; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9587  9589


Titolo
SENT. 21/78 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIA - STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE - MIGLIOR TRATTAMENTO PER I DIPENDENTI CHE HANNO BENEFICIATO DI UNA PROMOZIONE ANTERIORMENTE AL 1 GENNAIO 1976 - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non viola il principio di eguaglianza una norma che, per riequilibrare situazioni analoghe trattate diversamente a causa del succedersi di alcune leggi non coordinate tra di loro, concede un beneficio ad una categoria di impiegati regionali (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3 della legge della Regione siciliana approvata il 7 luglio 1977, che riconosce un migliore trattamento ai dipendenti che abbiano conseguito una promozione anteriormente al 1 gennaio 1976, cosi` consentendo, con efficacia retroattiva, la integrale utilizzazione del servizio gia` prestato).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte