Ordinanza 5/1979 (ECLI:IT:COST:1979:5)
Massima numero 14439
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GIONFRIDA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
22/01/1979; Decisione del
22/01/1979
Deposito del 27/01/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 5/79. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROMUOVERLO - PUBBLICO MINISTERO - NON E' LEGITTIMATO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE IN MATERIA DI ATTIVITA' DEL C.O.N.I..
ORD. 5/79. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROMUOVERLO - PUBBLICO MINISTERO - NON E' LEGITTIMATO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE IN MATERIA DI ATTIVITA' DEL C.O.N.I..
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3, n. 4, della legge 16 febbraio 1942, n. 426 (cosi' come richiamata dall'art. 1 d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530) in riferimento all'art. 11 Cost. e agli artt. 48 e seguenti del trattato istitutivo della CEE, in materia di attivita' del C.O.N.I., perche' gia' dichiarata inammissibile. - La Corte con sentt. nn. 40, 41 e 42 del 1963 e ord. n. 186 del 1971 ha dichiarato l'inammissibilita' di altre questioni in quanto il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non e' legittimato a promuovere giudizi di legittimita' costituzionale, sostituendosi all'autorita' giurisdizionale competente.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3, n. 4, della legge 16 febbraio 1942, n. 426 (cosi' come richiamata dall'art. 1 d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530) in riferimento all'art. 11 Cost. e agli artt. 48 e seguenti del trattato istitutivo della CEE, in materia di attivita' del C.O.N.I., perche' gia' dichiarata inammissibile. - La Corte con sentt. nn. 40, 41 e 42 del 1963 e ord. n. 186 del 1971 ha dichiarato l'inammissibilita' di altre questioni in quanto il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non e' legittimato a promuovere giudizi di legittimita' costituzionale, sostituendosi all'autorita' giurisdizionale competente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Altri parametri e norme interposte
trattato cee
n. 0
art. 48 e ss.
legge 14/10/1957
n. 1203
art. 0