Sentenza 212/2020 (ECLI:IT:COST:2020:212)
Massima numero 43016
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  22/09/2020;  Decisione del  22/09/2020
Deposito del 14/10/2020; Pubblicazione in G. U. 21/10/2020
Massime associate alla pronuncia:  43017  43018  43019


Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione nel giudizio incidentale - Procura speciale - Omessa indicazione del nominativo dell'avvocato al quale la procura stessa è conferita - Inammissibilità.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge n. 183 del 2010, è dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio della società Auchan spa, in quanto nella procura speciale a margine delle deduzioni depositate non è indicato il nominativo dell'avvocato al quale la procura stessa è conferita. L'attribuzione del potere rappresentativo al legale non può ritenersi desumibile dalla circostanza che l'avvocato indicato nell'epigrafe dell'atto sia lo stesso che abbia certificato l'autenticità della sottoscrizione in calce alla procura del legale rappresentante della società, trattandosi di un soggetto cui non era stato conferito alcun mandato.

Atti oggetto del giudizio

legge  15/07/1966  n. 604  art. 6  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte