Sentenza 22/1978 (ECLI:IT:COST:1978:22)
Massima numero 9590
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  09/03/1978;  Decisione del  09/03/1978
Deposito del 20/03/1978; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 22/78 GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BOLZANO DI ALCUNI IMMOBILI UBICATI NEL TERRITORIO DEL CAPOLUOGO - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 68 STATUTO T.A.A. - ESCLUSIONE.

Testo
In base all'art. 68 dello Statuto speciale per il T.A.A., le Province autonome succedono nei beni demaniali e patrimoniali dello Stato ubicati nelle Province medesime, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alle loro competenze. Non e` pertanto fondata la questione di legittimita` costituzionale della legge 3 febbraio 1975, n. 15, che ha disposto il trasferimento al Comune di Bolzano di alcuni immobili, ubicati nel territorio del capoluogo, di pertinenza dello Stato e non della Provincia autonoma di Bolzano.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 68

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  20/01/1973  n. 115  art. 0