Sentenza 23/1978 (ECLI:IT:COST:1978:23)
Massima numero 9549
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
09/03/1978; Decisione del
09/03/1978
Deposito del 20/03/1978; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9550
Titolo
SENT. 23/78 A. EDILIZIA E URBANISTICA - PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE - PARIFICAZIONE AL PIANO REGOLATORE GENERALE - PROCEDURE DI FORMAZIONE - APPORTO COLLABORATIVO DEI PRIVATI INTERESSATI ALLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - PRESUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - NON E' COSTITUZIONALIZZATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 23/78 A. EDILIZIA E URBANISTICA - PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE - PARIFICAZIONE AL PIANO REGOLATORE GENERALE - PROCEDURE DI FORMAZIONE - APPORTO COLLABORATIVO DEI PRIVATI INTERESSATI ALLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - PRESUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - NON E' COSTITUZIONALIZZATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La ricostruzione interpretativa della normativa vigente consente di affermare che l'iniziale divario esistente fra il programma di fabbricazione e il piano regolatore generale e` stato ampiamente, se non completamente, superato, ponendosi il primo quale strumento di sistemazione urbanistica tipico e normale, diretto, se pure in modo meno elaborato e penetrante del secondo e con procedure formative diverse, all'individuazione delle aree da destinare a certe specie di opere e alla determinazione dei corrispondenti vincoli preordinati all'esproprio. La mancata previsione, per i soggetti interessati alla pianificazione del territorio comunale, di adeguate forme di partecipazione alla formazione del programma di fabbricazione - diversamente da quanto e` legislativamente previsto per il piano regolatore generale, alla formazione del quale puo` concorrere l'apporto collaborativo dei privati cui e` consentito di presentare le proprie cosservazioni - non implica di per se` sola una illegittima disparita` di trattamento nonche` un'impari garanzia della proprieta` fondiaria, perche` il principio del giusto procedimento in forza del quale i soggetti privati dovrebbero poter esporre le loro ragioni nel corso della procedura formativa dell'atto, prima che vengano adottati provvedimenti limitativi dei loro diritti, non cpuo` considerarsi costituzionalizzato; in particolare il legislatore statale - che piu` volte ha derogato al cennato principio - non e` (a differenza del legislatore regionale) vincolato al rispetto dei principi generali dell'ordinamento quando questi non si identifichino con norme o principi della Costituzione. Pur convenendosi sulla opportunita` di una revisione della attuale disciplina degli strumenti urbanistici, caratterizzata da frammentarieta` e disorganicita`, anche con riferimento alle competenze regionali nella materia e alla correlativa necessita` di una legge cornice, le molteplici esigenze riformatrici non si convertono nei denunciati vizi di legittimita` costituzionale, (non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli articoli 34 della l. 17 agosto 1942 n. 1150, 8, 12 e 17 della l. 6 agosto 1967 n. 765, 1 della l. 30 novembre 1973 n. 756 in riferimento agli artt. 3, 42 e 117 Cost.). - cfr.: Sent. n. 13/1962
La ricostruzione interpretativa della normativa vigente consente di affermare che l'iniziale divario esistente fra il programma di fabbricazione e il piano regolatore generale e` stato ampiamente, se non completamente, superato, ponendosi il primo quale strumento di sistemazione urbanistica tipico e normale, diretto, se pure in modo meno elaborato e penetrante del secondo e con procedure formative diverse, all'individuazione delle aree da destinare a certe specie di opere e alla determinazione dei corrispondenti vincoli preordinati all'esproprio. La mancata previsione, per i soggetti interessati alla pianificazione del territorio comunale, di adeguate forme di partecipazione alla formazione del programma di fabbricazione - diversamente da quanto e` legislativamente previsto per il piano regolatore generale, alla formazione del quale puo` concorrere l'apporto collaborativo dei privati cui e` consentito di presentare le proprie cosservazioni - non implica di per se` sola una illegittima disparita` di trattamento nonche` un'impari garanzia della proprieta` fondiaria, perche` il principio del giusto procedimento in forza del quale i soggetti privati dovrebbero poter esporre le loro ragioni nel corso della procedura formativa dell'atto, prima che vengano adottati provvedimenti limitativi dei loro diritti, non cpuo` considerarsi costituzionalizzato; in particolare il legislatore statale - che piu` volte ha derogato al cennato principio - non e` (a differenza del legislatore regionale) vincolato al rispetto dei principi generali dell'ordinamento quando questi non si identifichino con norme o principi della Costituzione. Pur convenendosi sulla opportunita` di una revisione della attuale disciplina degli strumenti urbanistici, caratterizzata da frammentarieta` e disorganicita`, anche con riferimento alle competenze regionali nella materia e alla correlativa necessita` di una legge cornice, le molteplici esigenze riformatrici non si convertono nei denunciati vizi di legittimita` costituzionale, (non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli articoli 34 della l. 17 agosto 1942 n. 1150, 8, 12 e 17 della l. 6 agosto 1967 n. 765, 1 della l. 30 novembre 1973 n. 756 in riferimento agli artt. 3, 42 e 117 Cost.). - cfr.: Sent. n. 13/1962
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte