Sentenza 23/1978 (ECLI:IT:COST:1978:23)
Massima numero 9550
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  09/03/1978;  Decisione del  09/03/1978
Deposito del 20/03/1978; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9549


Titolo
SENT. 23/78 B. EDILIZIA E URBANISTICA - REGIONE LOMBARDIA - PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE ANTERIORI ALLA LEGGE URBANISTICA REGIONALE - VINCOLI DI INEDIFICABILITA' E LORO EFFICACIA TEMPORALE - NORMA INTERPRETATIVA DI LEGGI STATALI PREESISTENTI - PRINCIPIO DELLA IRRETROATTIVITA' DELLE LEGGI REGIONALI - LIMITE ALLA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La norma regionale, che attribuisce ai vincoli di aree per attrezzature pubbliche e collettive o che comunque comportino l'inedificabilita` di aree determinate - previsti da programmi di fabbricazione approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale di cui fa parte la norma impugnata - la stessa efficacia temporale di quelli posti dagli strumenti urbanistici sulla base della legislazione statale preesistente, si pone in contrasto con il principio generale della irretroattivita` delle leggi regionali che si configura quale limite per le competenze legislative regionali, non potendo gli effetti gia` prodotti dalle leggi dello Stato venir paralizzati o alterati, con riferimento al passato, da parte di leggi regionali successive senza che ne risulti violato il principio frondamentale dell'unita` dell'ordinamento giuridico. La norma regionale che si propone di interpretare norme interessanti la disciplina di principio della materia urbanistica, come quelle relative alla funzione e ai contenuti dello strumento urbanistico allora obbligatorio per la generalita` dei Comuni italiani (programma di fabbricazione), eccede i limiti della competenza legislativa regionale. (Illegittimita` costituzionale dell'art. 48 della legge della Regione Lombardia 15 aprile 1975 n. 51). - cfr.: sentt. nn. 44/57, 123/57.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte