Sentenza 8/1979 (ECLI:IT:COST:1979:8)
Massima numero 11585
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  04/05/1979;  Decisione del  04/05/1979
Deposito del 10/05/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11583  11584


Titolo
SENT. 8/79 C. LIBERAZIONE CONDIZIONALE - ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA ALLA CORTE D'APPELLO ANZICHE` ALLA SEZIONE DI SORVEGLIANZA - INAMMISSIBILITA` DELLA QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE DI SORVEGLIANZA.

Testo
Il parere che il giudice di sorveglianza deve rendere, a norma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1975 n. 6, alla Corte d'appello, che deve decidere sulla liberazione condizionale del condannato, non ha carattere giurisdizionale; pertanto in tale sede il giudice di sorveglianza difetta di legittimazione a sollevare questioni di legittimita` costituzionale. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 della l. 12 febbraio 1975 n. 6, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 27  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 2

Altri parametri e norme interposte