Sentenza 24/1978 (ECLI:IT:COST:1978:24)
Massima numero 9437
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del  09/03/1978;  Decisione del  09/03/1978
Deposito del 20/03/1978; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 24/78. ISTRUZIONE PUBBLICA - PERSONALE PRECARIO DI SCUOLE SECONDARIE ED ARTISTICHE - IMMISSIONE IN RUOLO - CRITERI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST. - NON FONDATEZZA.

Testo
Le immissioni in ruolo del personale precario debbono rispondere non solo alle aspettative di tale personale, ma anche a quelle dell'Amministrazione. Sono pertanto razionali le disposizioni che, in sede d'immissione in ruolo, mirano ad assicurare la corrispondenza tra posti di ruolo scoperti e personale immesso. (In base a tale principio e` stata ritenuta non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 17, comma primo, della L. 30 luglio 1973 n. 477, che limita l'immissione in ruolo agl'insegnanti incaricati a tempo indeterminato nelle scuole secondarie ed artistiche, che abbiano gia` conseguito il titolo di abilitazione valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati e nell'anno scolastico 1973/1974 occupino una cattedra o un posto orario.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte