Sentenza 26/1978 (ECLI:IT:COST:1978:26)
Massima numero 9476
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
05/04/1978; Decisione del
05/04/1978
Deposito del 12/04/1978; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 26/78. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE ABUSIVA DI ARMI - CAUSA DI NON PUNIBILITA' - DENUNCIA ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI - NON PUNIBILITA' DI CHI SIA STATO TROVATO IN POSSESSO DI ARMI IN PENDENZA DEL TERMINE - MANCATA PREVISIONE - PRETESA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO - RICONOSCIUTA RAZIONALITA' DELLA DISCIPLINA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 26/78. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE ABUSIVA DI ARMI - CAUSA DI NON PUNIBILITA' - DENUNCIA ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI - NON PUNIBILITA' DI CHI SIA STATO TROVATO IN POSSESSO DI ARMI IN PENDENZA DEL TERMINE - MANCATA PREVISIONE - PRETESA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO - RICONOSCIUTA RAZIONALITA' DELLA DISCIPLINA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e` fondata la questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 36, primo comma, legge 18 aprile 1975 n. 110, nella parte in cui prevede la non punibilita` per chi, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, e comunque prima dell'accertamento del reato, ottemperi all'obbligo di denuncia delle armi comuni da sparo detenute, sotto il profilo della irrazionale disparita` di trattamento tra chi ha potuto avvalersi dell'intero periodo di tempo concesso dalla legge per la denuncia delle armi e pertanto non e` punibile e chi, invece, sia stato trovato in possesso di armi sia pure nel corso del detto periodo. Struttura e limiti della causa di non punibilita`, cosi` come configurati nella norma impugnata, rispondono invero ad una ragionevole funzione di politica criminale, integrando la prospettiva di possibili adempimenti tardivi entro il quadro generale segnato dalla persistente illiceita` della detenzione di armi non denunciate, con le conseguenze che ne derivano in punto di scoperta e repressione dei reati. La detenzione di armi e`, infatti, un reato a carattere permanente, la cui natura non viene modificata dall'esistenza di una norma che concede, a determinate condizioni, una sanatoria. La concessione di un termine ha voluto essere di stimolo perche`, nell'ambito di quello, la denunzia delle armi sia fatta all'autorita`, e in tal caso colui che pure aveva violato la legge va esente da pena, ma e` evidente che l'accertamento del reato di detenzione di armi non puo` essere paralizzato fino alla scadenza del detto termine. La previsione di non punibilita` vuole cioe` premiare il ravvedimento attivo di chi presenti la denuncia, ma cio` non puo` determinare la non punibilita` anche di chi sia trovato in possesso di armi non denunciate pur se vi sia ancora tempo per la denuncia. Del resto, risulterebbe sommariamente pregiudizievole per il consorzio civile e irridente per la giustizia il fatto di chi potesse continuare a detenere armi solo perche` e` in attesa della scadenza del termine fissato per la denuncia. Ne` la lesione del principio di uguaglianza puo` derivare dalla circostanza che la responsabilita` penale viene fatta dipendere da un evento (collocazione temporale dell'accertamento del reato) non riferibile ai soggetti interessati e del tutto estraneo e casuale. E cio` sia per la razionalita` della disciplina dettata sia perche` l'incidenza di "casuali" vicende o successioni temporali e` alla base delle stesse cause estintive del reato o della punibilita` di piu` generale applicazione (amnistia e prescrizione).
Non e` fondata la questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 36, primo comma, legge 18 aprile 1975 n. 110, nella parte in cui prevede la non punibilita` per chi, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, e comunque prima dell'accertamento del reato, ottemperi all'obbligo di denuncia delle armi comuni da sparo detenute, sotto il profilo della irrazionale disparita` di trattamento tra chi ha potuto avvalersi dell'intero periodo di tempo concesso dalla legge per la denuncia delle armi e pertanto non e` punibile e chi, invece, sia stato trovato in possesso di armi sia pure nel corso del detto periodo. Struttura e limiti della causa di non punibilita`, cosi` come configurati nella norma impugnata, rispondono invero ad una ragionevole funzione di politica criminale, integrando la prospettiva di possibili adempimenti tardivi entro il quadro generale segnato dalla persistente illiceita` della detenzione di armi non denunciate, con le conseguenze che ne derivano in punto di scoperta e repressione dei reati. La detenzione di armi e`, infatti, un reato a carattere permanente, la cui natura non viene modificata dall'esistenza di una norma che concede, a determinate condizioni, una sanatoria. La concessione di un termine ha voluto essere di stimolo perche`, nell'ambito di quello, la denunzia delle armi sia fatta all'autorita`, e in tal caso colui che pure aveva violato la legge va esente da pena, ma e` evidente che l'accertamento del reato di detenzione di armi non puo` essere paralizzato fino alla scadenza del detto termine. La previsione di non punibilita` vuole cioe` premiare il ravvedimento attivo di chi presenti la denuncia, ma cio` non puo` determinare la non punibilita` anche di chi sia trovato in possesso di armi non denunciate pur se vi sia ancora tempo per la denuncia. Del resto, risulterebbe sommariamente pregiudizievole per il consorzio civile e irridente per la giustizia il fatto di chi potesse continuare a detenere armi solo perche` e` in attesa della scadenza del termine fissato per la denuncia. Ne` la lesione del principio di uguaglianza puo` derivare dalla circostanza che la responsabilita` penale viene fatta dipendere da un evento (collocazione temporale dell'accertamento del reato) non riferibile ai soggetti interessati e del tutto estraneo e casuale. E cio` sia per la razionalita` della disciplina dettata sia perche` l'incidenza di "casuali" vicende o successioni temporali e` alla base delle stesse cause estintive del reato o della punibilita` di piu` generale applicazione (amnistia e prescrizione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte