Sentenza 10/1979 (ECLI:IT:COST:1979:10)
Massima numero 11466
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del  04/05/1979;  Decisione del  04/05/1979
Deposito del 10/05/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 10/79. PROCESSO CIVILE - RITO DEL LAVORO - GENERICA POSSIBILITA' DI APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 416, ULTIMO COMMA, 420 PRIMO ED ULTIMO COMMA, 421, TERZO COMMA, 424 E 431, PRIMO ED ULTIMO COMMA - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Sussiste la rilevanza della questione di legittimita` costituzionale di una norma solo se di essa debba farsi concreta applicazione, non bastando la generica possibilita` che la norma stessa venga applicata nel corso del giudizio, ove si verifichino le condizioni necessarie per la sua applicazione. (Inammissibilita` - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 416 ultimo comma, 420 primo e ultimo comma, 421, terzo comma, 424 e 431, primo e ultimo comma - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto le norme denunziate determinerebbero un irragionevole disparita` tra le parti nel processo del lavoro, in danno del convenuto - datore di lavoro, incidendo altresi` sull'imparzialita` dell'organo giudicante -). - Cfr. S.n. 19/1974; 110/1974; 13/1977; 16/1977; 17/1977.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte