Sentenza 11/1979 (ECLI:IT:COST:1979:11)
Massima numero 14339
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
04/05/1979; Decisione del
04/05/1979
Deposito del 10/05/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 11/79. SICUREZZA PUBBLICA - RIUNIONI IN LUOGO PUBBLICO - MANCATA OSSERVANZA DELL'ONERE DI PREAVVISO - SOGGETTI CHE, PUR ESSENDO A CONOSCENZA DEL MANCATO PREAVVISO, PRENDANO LA PAROLA NELLE RIUNIONI - LORO INCRIMINAZIONE PER REATO DI NATURA CONTRAVVENZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 11/79. SICUREZZA PUBBLICA - RIUNIONI IN LUOGO PUBBLICO - MANCATA OSSERVANZA DELL'ONERE DI PREAVVISO - SOGGETTI CHE, PUR ESSENDO A CONOSCENZA DEL MANCATO PREAVVISO, PRENDANO LA PAROLA NELLE RIUNIONI - LORO INCRIMINAZIONE PER REATO DI NATURA CONTRAVVENZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Le figure dei promotori inosservanti dell'obbligo di preavviso alle competenti autorita' e degli oratori consapevoli della negligenza dei promotori non sono assimilabili in quanto la presunzione o supposizione di un accordo fra essi non equivale a piena prova e pertanto non giova vuoi sul piano normativo, vuoi nell'area della istruzione probatoria ad equiparare le due categorie di soggetti. Peraltro, la incriminazione dei soli oratori consci del mancato preavviso implica la violazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 18, terzo comma, t.u.p.s. per contrasto con gli artt. 3, 17, 21 e 27, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede la incriminazione contravvenzionale di coloro che prendono la parola in una riunione in luogo pubblico essendo a conoscenza della omissione del preavviso alle competenti autorita'.
Le figure dei promotori inosservanti dell'obbligo di preavviso alle competenti autorita' e degli oratori consapevoli della negligenza dei promotori non sono assimilabili in quanto la presunzione o supposizione di un accordo fra essi non equivale a piena prova e pertanto non giova vuoi sul piano normativo, vuoi nell'area della istruzione probatoria ad equiparare le due categorie di soggetti. Peraltro, la incriminazione dei soli oratori consci del mancato preavviso implica la violazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 18, terzo comma, t.u.p.s. per contrasto con gli artt. 3, 17, 21 e 27, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede la incriminazione contravvenzionale di coloro che prendono la parola in una riunione in luogo pubblico essendo a conoscenza della omissione del preavviso alle competenti autorita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 17
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 27
co. 2
Altri parametri e norme interposte