Sentenza 12/1979 (ECLI:IT:COST:1979:12)
Massima numero 12127
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  04/05/1979;  Decisione del  04/05/1979
Deposito del 10/05/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  12128


Titolo
SENT. 12/79 A. IMPUTATO - INFERMITA' FISICA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - ESCLUSIONE - POSSIBILE ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.

Testo
Poiche' la sentenza che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione non puo' produrre effetti pregiudizievoli nel processo civile o amministrativo, il fatto che, in caso di menomazione psichica determinata da infermita' fisica dell'imputato, non sia prevista la sospensione del procedimento e che, quindi, possa, in ipotesi, a causa dell'impossibilita' dell'imputato a comparire, maturarsi la prescrizione del reato, non lede il diritto di difesa sotto il profilo dell'autodifesa. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 88 c.p.p., nella parte in cui non prevede la sospensione obbligatoria del processo nel caso in cui l'imputato versi in stato di infermita' fisica da renderlo mentalmente incapace di attuare una qualsiasi forma di autodifesa). - S. 205/71; 184/74; 213/74.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte