Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Norme della Regione Puglia - Previsione che attribuisce all'Agenzia regionale per la salute e il sociale, AReSS, anziché alle aziende sanitarie regionali, funzioni di supporto tecnico-amministrativo per il dipartimento regionale della salute - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali nella materia «tutela della salute» - Insussistenza, a causa della contestuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni della medesima legge regionale che violano i principi fondamentali nella materia «tutela della salute» - Non fondatezza della questione. (Classif. 231012).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. in relazione alla materia «tutela della salute», dell’art. 2, comma 1, lett. a), della legge reg. Puglia n. 16 del 2024, che ha aggiunto all’art. 2 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017 il comma 5-bis, nella parte in cui ha stabilito che l’agenzia regionale AReSS opera come ente di supporto tecnico-amministrativo per il Dipartimento Promozione salute e del benessere animale della Regione. Una volta dichiarate costituzionalmente illegittime le disposizioni che violano i principi fondamentali nella materia «tutela della salute», l’impugnata disposizione resta priva di autonoma efficacia lesiva, che non è individuabile di per sé nell’espletamento dell’attività di supporto tecnico-amministrativo, e non comporta l’esercizio di compiti gestionali riservati alle aziende sanitare. Né la lesione della potestà legislativa statale deriva dal collegamento – disposto dal nuovo comma 2-bis dell’art. 3, della legge reg. Puglia n. 29 del 2017 – alle ulteriori competenze dell’AReSS: la lesione deriva esclusivamente dalle singole disposizioni regionali dichiarate costituzionalmente illegittime dalla presente pronuncia, in quanto non conformi ai principi fondamentali contenuti nelle norme interposte.