Ordinanza 30/1978 (ECLI:IT:COST:1978:30)
Massima numero 14417
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
05/04/1978; Decisione del
05/04/1978
Deposito del 12/04/1978; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 30/78. POSTE E TELECOMUNICAZIONI - TARIFFE TELEFONICHE - MECCANISMO PER LA DETERMINAZIONE - QUESTIONE SOLLEVATA DOPO CHE ERA STATA PROPOSTA ISTANZA PER IL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 30/78. POSTE E TELECOMUNICAZIONI - TARIFFE TELEFONICHE - MECCANISMO PER LA DETERMINAZIONE - QUESTIONE SOLLEVATA DOPO CHE ERA STATA PROPOSTA ISTANZA PER IL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, che stabilisce un nuovo meccanismo per la determinazione delle tariffe telefoniche, in riferimento agli artt. 23 e 53 Cost., essendo stata proposta dopo che ne era stato presentato ricorso per regolamento di giurisdizione. Per questo stesso motivo, peraltro, la stessa questione, in altri giudizi, e' gia' stata ritenuta inammissibile. - V. s. n. 186 del 1976.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, che stabilisce un nuovo meccanismo per la determinazione delle tariffe telefoniche, in riferimento agli artt. 23 e 53 Cost., essendo stata proposta dopo che ne era stato presentato ricorso per regolamento di giurisdizione. Per questo stesso motivo, peraltro, la stessa questione, in altri giudizi, e' gia' stata ritenuta inammissibile. - V. s. n. 186 del 1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte