Sentenza 212/2020 (ECLI:IT:COST:2020:212)
Massima numero 43018
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  22/09/2020;  Decisione del  22/09/2020
Deposito del 14/10/2020; Pubblicazione in G. U. 21/10/2020
Massime associate alla pronuncia:  43016  43017  43019


Titolo
Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Impugnativa stragiudiziale dell'atto datoriale (nel caso di specie: provvedimento di trasferimento del lavoratore) - Inefficacia dell'impugnazione se non seguita, entro centottanta giorni, dagli adempimenti indicati dalla legge - Ricomprensione, tra questi, del deposito del ricorso cautelare ante causam ex artt. 669-bis, 669-ter e 700 cod. proc. civ. - Omessa previsione - Violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge n. 183 del 2010, nella parte in cui non prevede che l'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 cod. proc. civ. La norma censurata dal Tribunale di Catania, sez. lavoro, nell'escludere, secondo la giurisprudenza assurta a diritto vivente, che anche la proposizione del ricorso per provvedimento d'urgenza possa impedire l'inefficacia dell'impugnazione stragiudiziale del provvedimento datoriale e dare accesso alla tutela giurisdizionale, è contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza. Ciò in considerazione sia dell'idoneità riconosciuta dalla disposizione censurata alla richiesta di attivazione della procedura conciliativa o arbitrale, sia del fatto che la domanda di tutela cautelare è idonea a far emergere il contenzioso insito nell'impugnazione dell'atto datoriale. Né l'emersione del contenzioso può dirsi svalutata dalla circostanza che i provvedimenti di urgenza ante causam hanno, per effetto della legge n. 80 del 2005, sul piano degli effetti una definitività "condizionata" alla mancata introduzione del giudizio di merito; invero, una volta definita la vicenda cautelare, ben può il datore di lavoro assumere l'iniziativa per far venir meno ogni eventuale incertezza sul rapporto giuridico sostanziale in essere, promuovendo egli stesso il giudizio di merito. (Precedenti citati: sentenza n. 155 del 2014).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la tutela cautelare è strumentale all'effettività di quella giurisdizionale e, pur potendo venire variamente configurata e modulata, è necessaria e deve essere effettiva, costituendo espressione paradigmatica del principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione. Essa, infatti, in quanto preordinata ad assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, e in particolare a non lasciare vanificato l'accertamento del diritto, costituisce uno strumento fondamentale e inerente a qualsiasi sistema processuale, anche indipendentemente da una previsione espressa. (Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2010, n. 403 del 2007, n. 165 del 2000, n. 437 del 1995, n. 318 del 1995, n. 253 del 1994 e n. 190 del 1985; ordinanza n. 225 del 2017).

Secondo costante giurisprudenza costituzionale, sebbene in materia di conformazione degli istituti processuali il legislatore goda di ampia discrezionalità, e il controllo di costituzionalità debba limitarsi a riscontrare se sia stato o meno superato il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, nel relativo sindacato deve essere verificato che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. Tale giudizio deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti. (Precedenti citati: sentenze n. 71 del 2015, n. 17 del 2011, n. 229 del 2010, n. 50 del 2010, n. 221 del 2008 e n. 1130 del 1988; ordinanza n. 141 del 2001).



Atti oggetto del giudizio

legge  15/07/1966  n. 604  art. 6  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte