Ordinanza 39/1978 (ECLI:IT:COST:1978:39)
Massima numero 14323
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
05/04/1978; Decisione del
05/04/1978
Deposito del 12/04/1978; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 39/78. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - SERVIZI DI TELEVISIONE CIRCOLARE A MEZZO ONDE RADIOELETTRICHE - APPROVAZIONE DI PROGETTI PER IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI - DISCIPLINA LEGISLATIVA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DELLA LIBERTA' DI STAMPA - ORDINANZA DI RIMESSIONE - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO DI MERITO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 39/78. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - SERVIZI DI TELEVISIONE CIRCOLARE A MEZZO ONDE RADIOELETTRICHE - APPROVAZIONE DI PROGETTI PER IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI - DISCIPLINA LEGISLATIVA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DELLA LIBERTA' DI STAMPA - ORDINANZA DI RIMESSIONE - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO DI MERITO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. - dell'art. 185 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e telecomunicazioni), che regola l'approvazione di progetti per impianti di telecomunicazioni, non essendo dimostrato nella ordinanza di rinvio come detta disposizione venga in applicazione nel giudizio di merito per cui e' necessario che il giudice a quo esamini tale rilevanza e la motivi adeguatamente ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. - N.B. Con la stessa ordinanza e' dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 del medesimo d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, avendo la Corte gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale di tali articoli con la sent. n. 225/1974.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. - dell'art. 185 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e telecomunicazioni), che regola l'approvazione di progetti per impianti di telecomunicazioni, non essendo dimostrato nella ordinanza di rinvio come detta disposizione venga in applicazione nel giudizio di merito per cui e' necessario che il giudice a quo esamini tale rilevanza e la motivi adeguatamente ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. - N.B. Con la stessa ordinanza e' dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 del medesimo d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, avendo la Corte gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale di tali articoli con la sent. n. 225/1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte