Sentenza 45/1978 (ECLI:IT:COST:1978:45)
Massima numero 9591
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
11/04/1978; Decisione del
11/04/1978
Deposito del 20/04/1978; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 45/78 GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE (E PROVINCIALE) - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE PROVINCIALE - PRINCIPIO DI PEREQUAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 45/78 GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE (E PROVINCIALE) - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE PROVINCIALE - PRINCIPIO DI PEREQUAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il trattamento economico che le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono corrispondere ai propri dipendenti puo` essere differente da quello spettante ai dipendenti statali, sempreche` la differenziazione, - allorquando, come nel caso della indennita` integrativa speciale, dall'ordinamento risultino termini sicuri di raffronto tra situazioni omogenee, - non sia operata in modo arbitrario e cioe` senza tener conto del criterio della perequazione retributiva in corrispondenza alle varie specie di mansioni. Va pertanto dichiarata la illegittimita` costituzionale della legge provinciale di Bolzano, riapprovata il 21 aprile 1976 che nel dettare modifiche alla indennita` integrativa speciale provinciale ha approfondito il divario retributivo gia` esistente tra il personale della Provincia e la generalita` dei dipendenti pubblici, cosi` violando il principio perequativo, proprio dell'istituto dell'indennita` integrativa speciale.
Il trattamento economico che le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono corrispondere ai propri dipendenti puo` essere differente da quello spettante ai dipendenti statali, sempreche` la differenziazione, - allorquando, come nel caso della indennita` integrativa speciale, dall'ordinamento risultino termini sicuri di raffronto tra situazioni omogenee, - non sia operata in modo arbitrario e cioe` senza tener conto del criterio della perequazione retributiva in corrispondenza alle varie specie di mansioni. Va pertanto dichiarata la illegittimita` costituzionale della legge provinciale di Bolzano, riapprovata il 21 aprile 1976 che nel dettare modifiche alla indennita` integrativa speciale provinciale ha approfondito il divario retributivo gia` esistente tra il personale della Provincia e la generalita` dei dipendenti pubblici, cosi` violando il principio perequativo, proprio dell'istituto dell'indennita` integrativa speciale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte