Sentenza 46/1978 (ECLI:IT:COST:1978:46)
Massima numero 11582
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
11/04/1978; Decisione del
11/04/1978
Deposito del 20/04/1978; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 46/78. LIBERTA` PERSONALE - LIBERTA` PROVVISORIA - DIVIETO DI CONCESSIONE EX ART. 1 LEGGE N. 152 DEL 1975 - APPLICABILITA` ANCHE AI MINORI - INTERPRETAZIONE CHE CONSENTE L'ESCLUSIONE DEL DIVIETO PER I MINORI TRA I 14 E I 18 ANNI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 46/78. LIBERTA` PERSONALE - LIBERTA` PROVVISORIA - DIVIETO DI CONCESSIONE EX ART. 1 LEGGE N. 152 DEL 1975 - APPLICABILITA` ANCHE AI MINORI - INTERPRETAZIONE CHE CONSENTE L'ESCLUSIONE DEL DIVIETO PER I MINORI TRA I 14 E I 18 ANNI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 1 della legge n. 152 del 1975, che impone il divieto di concedere la liberta` provvisoria senza escludere i minori, non contrasta con il principio di eguaglianza, perche` la norma puo` essere interpretata nel senso che la liberta` provvisoria, puo` essere concessa ai minori compresi tra i 14 e i 18 anni. (Non fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione, dell'art. 1 della legge n. 152 del 1975, in riferimento all'art. 3 della Costituzione). - cfr. S.nn. 108/73 e 154/76.
L'art. 1 della legge n. 152 del 1975, che impone il divieto di concedere la liberta` provvisoria senza escludere i minori, non contrasta con il principio di eguaglianza, perche` la norma puo` essere interpretata nel senso che la liberta` provvisoria, puo` essere concessa ai minori compresi tra i 14 e i 18 anni. (Non fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione, dell'art. 1 della legge n. 152 del 1975, in riferimento all'art. 3 della Costituzione). - cfr. S.nn. 108/73 e 154/76.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte