Pensioni - Trattamento pensionistico di anzianità - Requisiti - "Inoccupazione" alla data della presentazione della domanda - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e genericità delle argomentazioni relative alla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e per estrema genericità delle argomentazioni relative al non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di appello di Torino, sez. lavoro, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 22, primo comma, lett. c), della legge n. 153 del 1969, nella parte in cui prevede che gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti abbiano diritto alla pensione di anzianità a condizione che "non prestino attività lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione", nonché degli artt. 10, comma 6, del d.lgs. n. 503 del 1992 e 1, comma 189, della legge n. 662 del 1996, che ribadiscono detta condizione. Il rimettente, da un lato, evoca la disciplina relativa al cumulo fra trattamento pensionistico e retributivo, posta a fondamento dell'asserita violazione del parametro evocato, senza scandirne l'evoluzione diacronica e senza indagare la ratio sottesa alle disposizioni, non approfondendo i tratti più significativi dell'evoluzione normativa e, soprattutto, omettendo di illustrare le ragioni dell'affermato legame fra detta disciplina e quella dei presupposti del diritto alla pensione di anzianità. La lacunosa ricostruzione del quadro normativo si riverbera, inoltre, sul petitum formulato dal giudice a quo, quanto alla mancata individuazione del momento in cui, nel susseguirsi delle disposizioni censurate, si sarebbe manifestato un vulnus tale da inficiarne la costituzionalità. Infine, il rimettente omette anche di esaminare compiutamente il «diritto vivente» della Corte di cassazione, con riferimento alla perdurante vigenza del requisito della inoccupazione. (Precedenti citati: ordinanze n. 147 del 2020, n. 108 del 2020, n. 42 del 2020 e n. 202 del 2018).
Ai fini dell'ammissibilità della questione di costituzionalità, non è sufficiente la mera evocazione di disposizioni distinte, collocate in contesti normativi diversi, senza che siano illustrati i nessi che fra le stesse intercorrono.