Ordinanza 64/1978 (ECLI:IT:COST:1978:64)
Massima numero 14425
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
27/04/1978; Decisione del
27/04/1978
Deposito del 10/05/1978; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
14426
Titolo
ORD. 64/78 A. PROCEDIMENTO CIVILE - RITO SPECIALE DEL LAVORO - IMPOSSIBILITA' PER LA PARTE INTERESSATA (DATORE DI LAVORO) DI FORMULARE PROVE CONTRARIE A QUELLE AMMESSE DAL GIUDICE - EMISSIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI ORDINANZE PROVVISORIE DI PAGAMENTO SOMME - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 64/78 A. PROCEDIMENTO CIVILE - RITO SPECIALE DEL LAVORO - IMPOSSIBILITA' PER LA PARTE INTERESSATA (DATORE DI LAVORO) DI FORMULARE PROVE CONTRARIE A QUELLE AMMESSE DAL GIUDICE - EMISSIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI ORDINANZE PROVVISORIE DI PAGAMENTO SOMME - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 421, secondo comma, e 423, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui, rispettivamente, non consentono alla parte interessata di formulare prove contrarie a quelle ammesse dal giudice e concedono la possibilita' di emettere, su istanza del lavoratore, ordinanza di pagamento somme in via provvisoria, in quanto prive di rilevanza non essendo state, nel giudizio a quo, ne' disposta, d'ufficio, l'ammissione di mezzi di prova, ne', da alcuna delle parti, formulata istanza per ottenere la provvisionale.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 421, secondo comma, e 423, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui, rispettivamente, non consentono alla parte interessata di formulare prove contrarie a quelle ammesse dal giudice e concedono la possibilita' di emettere, su istanza del lavoratore, ordinanza di pagamento somme in via provvisoria, in quanto prive di rilevanza non essendo state, nel giudizio a quo, ne' disposta, d'ufficio, l'ammissione di mezzi di prova, ne', da alcuna delle parti, formulata istanza per ottenere la provvisionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte