Ordinanza 65/1978 (ECLI:IT:COST:1978:65)
Massima numero 14427
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
27/04/1978; Decisione del
27/04/1978
Deposito del 10/05/1978; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 65/78. PROCEDIMENTO CIVILE - RITO SPECIALE DEL LAVORO - CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO ANCHE AL MAGGIOR DANNO SUBITO DAL LAVORATORE PER LA DIMINUZIONE DI VALORE DEL SUO CREDITO - RITENUTA INAPPLICABILITA' AI CREDITI DI LAVORO AUTONOMO - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 65/78. PROCEDIMENTO CIVILE - RITO SPECIALE DEL LAVORO - CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO ANCHE AL MAGGIOR DANNO SUBITO DAL LAVORATORE PER LA DIMINUZIONE DI VALORE DEL SUO CREDITO - RITENUTA INAPPLICABILITA' AI CREDITI DI LAVORO AUTONOMO - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disciplina prevista dall'art. 429 cod. proc. civ., in base alla quale il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere anche il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, e' applicabile anche alle controversie relative a taluni rapporti di lavoro autonomo quando la prestazione di lavoro si sia concretata in un'attivita' "continuativa e coordinata, prevalentemente personale"; ma non e' irragionevole che tale disciplina non si estenda a quei rapporti di lavoro autonomo in cui cio' non avvenga. Ne' puo' quindi ritenersi ingiustificata la disparita' di trattamento, che al riguardo si lamenta fra i crediti per rapporti di lavoro autonomo che (come quello all'esame del giudice a quo) non si concretino in attivita' continuative e a carattere prevalentemente personale, e i crediti da lavoro dipendente. (Manifesta infondatezza della questione dilegittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 429 cod. proc. civ., in parte qua.).
La disciplina prevista dall'art. 429 cod. proc. civ., in base alla quale il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere anche il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, e' applicabile anche alle controversie relative a taluni rapporti di lavoro autonomo quando la prestazione di lavoro si sia concretata in un'attivita' "continuativa e coordinata, prevalentemente personale"; ma non e' irragionevole che tale disciplina non si estenda a quei rapporti di lavoro autonomo in cui cio' non avvenga. Ne' puo' quindi ritenersi ingiustificata la disparita' di trattamento, che al riguardo si lamenta fra i crediti per rapporti di lavoro autonomo che (come quello all'esame del giudice a quo) non si concretino in attivita' continuative e a carattere prevalentemente personale, e i crediti da lavoro dipendente. (Manifesta infondatezza della questione dilegittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 429 cod. proc. civ., in parte qua.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte