Sentenza 214/2020 (ECLI:IT:COST:2020:214)
Massima numero 42570
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MORELLI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  22/09/2020;  Decisione del  22/09/2020
Deposito del 14/10/2020; Pubblicazione in G. U. 21/10/2020
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Lazio - Impianti di trattamento dei veicoli fuori uso e dei rifiuti metallici (autodemolizione) - Procedura di autorizzazione attivabile anche da aventi causa e subentranti dei titolari degli impianti - Rinvio parziale alla disciplina statale per il trattamento dei rifiuti metallici ferrosi e non - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio del buon andamento e della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.

Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 21, comma 15, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, che introduce l'art. 6-bis della legge reg. Lazio n. 27 del 1998, il quale, riferendosi agli impianti autorizzati dai soggetti attuatori di cessate gestioni commissariali, e al fine di garantire la stabilizzazione della correlativa filiera e di evitare l'interruzione del trattamento dei rifiuti metallici ferrosi e non, dispone che trova applicazione l'art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 209 del 2003. La norma impugnata non limita l'applicazione della disciplina statale indicata, in quanto il richiamo al solo suo comma 3 può pianamente leggersi come volto unicamente a dettare la disciplina di competenza regionale (delegata ai Comuni) in materia di rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. Il che consente di attribuire alla norma in esame una funzione di coordinamento tra il livello di disciplina statale e quello regionale (senza pregiudizio per il primo), avendo quest'ultimo di mira un contesto specifico quale quello che si innesta nella situazione emergenziale riferita al settore dei rifiuti urbani del territorio della Città di Roma e provincia, in relazione al quale il legislatore regionale si propone la stabilizzazione dei soli impianti che abbiano già operato, in virtù di autorizzazioni rilasciate dalle pregresse gestioni commissariali, e senza che per questi risultino ancora completate le procedure di delocalizzazione. In tale corretta prospettiva esegetica resta, quindi, fermo che il rilascio delle autorizzazioni, di cui al citato art. 6-bis, è, comunque, subordinato alla presenza di tutti i requisiti previsti dalla disposizione transitoria di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 209 del 2003. Resta pertanto escluso che il subentro di soggetti ai precedenti titolari nella gestione degli impianti in questione possa sottrarre il nuovo gestore al procedimento di verifica di sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la voltura dell'autorizzazione in suo favore.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lazio  28/12/2018  n. 13  art. 21  co. 15

legge della Regione Lazio  06/07/1998  n. 27  art. 6  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  24/06/2003  n. 209  art. 15