Sentenza 68/1978 (ECLI:IT:COST:1978:68)
Massima numero 14430
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  16/05/1978;  Decisione del  16/05/1978
Deposito del 17/05/1978; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14431  14432  14433


Titolo
SENT. 68/78 A. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - PENDENZA DEL RELATIVO PROCEDIMENTO - NON PRECLUDE AL PARLAMENTO L'ESERCIZIO DELLA ORDINARIA FUNZIONE LEGISLATIVA IN RELAZIONE ALLO STESSO OGGETTO (SIA IN SENSO MERAMENTE ABROGATIVO CHE IN SENSO MODIFICATIVO).

Testo
In base all'art. 70 Cost. la funzione legislativa ordinaria e' potenzialmente inesauribile potendo essere esercitata per un numero indefinito di volte senza limiti di tempo, in tutte le materie di sua competenza che il legislatore ritenga opportuno disciplinare nuovamente; di conseguenza l'esercizio di tale funzione non puo' essere, quando sia in atto un procedimento referendario, bloccato per il suo intero corso assumendosi che, finche' esso non si concluda, gli oggetti delle richieste referendarie sarebbero nella esclusiva disponibilita' del corpo elettorale. Pertanto, rientra nella competenza del Parlamento disciplinare, sia in senso meramente abrogativo che in senso modificativo, la materia oggetto di richiesta referendaria.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte