Sentenza 68/1978 (ECLI:IT:COST:1978:68)
Massima numero 14432
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  16/05/1978;  Decisione del  16/05/1978
Deposito del 17/05/1978; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14430  14431  14433


Titolo
SENT. 68/78 C. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - SOPRAVVENUTA ABROGAZIONE LEGISLATIVA DEGLI ATTI O DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI CUI SI RIFERISCE LA RICHIESTA DI REFERENDUM - CONTESTUALE DISCIPLINA DELLA STESSA MATERIA SENZA MODIFICARE NE' I PRINCIPI ISPIRATORI DELLA COMPLESSIVA DISCIPLINA PREESISTENTE, NE' I CONTENUTI NORMATIVI ESSENZIALI DEI SINGOLI PRECETTI - MANCATA PREVISIONE NELLE NORME DELLA LEGGE ORDINARIA IN MATERIA CHE IL REFERENDUM ABBIA LUOGO SULLE NUOVE DISPOSIZIONI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CONSEGUENZE.

Testo
Come la Corte ha gia' avuto modo di affermare, il tema del quesito sottoposto agli elettori non e' tanto formato dalla serie di singole disposizioni da abrogare, quanto dal comune principio che da esse si ricava. Di conseguenza, solo ove l'intenzione del legislatore, obiettivatasi nelle disposizioni legislative sopraggiunte, si dimostra fondamentalmente diversa, nel senso che i principi ispiratori sono mutati rispetto alla precedente disciplina della materia, potra' essere ritenuto legittimo il blocco delle operazioni referendarie. Se invece l'intenzione del legislatore rimane fondamentalmente identica nel senso che la nuova disciplina, contestuale alla abrogazione della precedente, non modifica ne' i principi ispiratori della precedente, ne' i contenuti dei singoli precetti, la richiesta referendaria non puo' essere bloccata perche' diversamente la sovranita' popolare (da essa attivata) verrebbe ridotta a mera apparenza. Di conseguenza, poiche' l'unica soluzione possibile in tale ipotesi - la consultazione popolare non potendo piu' avere formalmente ad oggetto (ved. massima precedente) le disposizioni abrogate - e' che il referendum si trasferisca dalla legislazione precedente alla successiva, l'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nella parte in cui non prevede che cio' avvenga, va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 75 Cost., all'Ufficio centrale per il referendum spettando quindi di valutare, nei singoli casi, sentiti i promotori della richiesta, se, in seguito alla legge di abrogazione, sussistono le condizioni di tale trasferimento, e alla Corte costituzionale, inoltre, spettando di verificare se, quanto ai nuovi atti o disposti legislativi cosi' assoggettati a referendum, sussistano eventuali ragioni di inammissibilita'. - S. n. 16/1978.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

Altri parametri e norme interposte