Sentenza 69/1978 (ECLI:IT:COST:1978:69)
Massima numero 11671
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente AMADEI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
22/05/1978; Decisione del
22/05/1978
Deposito del 23/05/1978; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 69/78 A. PROCEDIMENTI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - AMMISSIBILITA' "POTERE DELLO STATO" - NOZIONE - FIGURE SOGGETTIVE DELLO STATO- APPARATO E DELLO STATO-COMUNITA' - SOTTOSCRITTORI E PROMOTORI DEL REFERENDUM ABROGATIVO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA.
SENT. 69/78 A. PROCEDIMENTI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - AMMISSIBILITA' "POTERE DELLO STATO" - NOZIONE - FIGURE SOGGETTIVE DELLO STATO- APPARATO E DELLO STATO-COMUNITA' - SOTTOSCRITTORI E PROMOTORI DEL REFERENDUM ABROGATIVO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA.
Testo
Se "poteri dello Stato" legittimati a proporre conflitto di attribuzione ai sensi dell'art. 134 Cost. sono anzitutto i poteri dello Stato-apparato, vanno tuttavia riconosciuti a tali effetti come poteri dello Stato anche figure soggettive esterne rispetto allo Stato-apparato, quanto meno allorche` ad esse l'ordinamento conferisca la titolarita` e l'esercizio di funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti e garantite, concorrenti con quelle attribuite a poteri ed organi statali in senso proprio. Tale carattere riveste il gruppo degli elettori, in numero non inferiore a 500.000, firmatari di una richiesta di referendum abrogativo - istituzionalmente rappresentati dai promotori - cui l'art. 75 Cost. riconosce la potesta` di proporre tale richiesta. Nel procedimento referendario, con l'ufficio centrale presso la Corte di cassazione, il Governo, il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale, i promotori e i sottoscrittori concorrono all'effettuazione della consultazione popolare in quanto ad essi propriamente compete di attivare la sovranita` popolare nell'esercizio di una potesta` normativa diretta, anche se limitata all'abrogazione. - cfr. Ord.n. 17/1978.
Se "poteri dello Stato" legittimati a proporre conflitto di attribuzione ai sensi dell'art. 134 Cost. sono anzitutto i poteri dello Stato-apparato, vanno tuttavia riconosciuti a tali effetti come poteri dello Stato anche figure soggettive esterne rispetto allo Stato-apparato, quanto meno allorche` ad esse l'ordinamento conferisca la titolarita` e l'esercizio di funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti e garantite, concorrenti con quelle attribuite a poteri ed organi statali in senso proprio. Tale carattere riveste il gruppo degli elettori, in numero non inferiore a 500.000, firmatari di una richiesta di referendum abrogativo - istituzionalmente rappresentati dai promotori - cui l'art. 75 Cost. riconosce la potesta` di proporre tale richiesta. Nel procedimento referendario, con l'ufficio centrale presso la Corte di cassazione, il Governo, il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale, i promotori e i sottoscrittori concorrono all'effettuazione della consultazione popolare in quanto ad essi propriamente compete di attivare la sovranita` popolare nell'esercizio di una potesta` normativa diretta, anche se limitata all'abrogazione. - cfr. Ord.n. 17/1978.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Costituzione
art. 75
Altri parametri e norme interposte