Sentenza 69/1978 (ECLI:IT:COST:1978:69)
Massima numero 11673
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente AMADEI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
22/05/1978; Decisione del
22/05/1978
Deposito del 23/05/1978; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 69/78 C. REFERENDUM - UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - CESSAZIONE DELLE OPERAZIONI DEL REFERENDUM RELATIVAMENTE A DISPOSIZIONI DI LEGGE ABROGATE E SOSTITUITE - ART. 39 L. 25 MAGGIO 1970, N. 352 - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - POTERI DELL'UFFICIO CENTRALE - PREVIA VALUTAZIONE DELLE MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA NUOVA DISCIPLINA LEGISLATIVA - NECESSITA'.
SENT. 69/78 C. REFERENDUM - UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - CESSAZIONE DELLE OPERAZIONI DEL REFERENDUM RELATIVAMENTE A DISPOSIZIONI DI LEGGE ABROGATE E SOSTITUITE - ART. 39 L. 25 MAGGIO 1970, N. 352 - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - POTERI DELL'UFFICIO CENTRALE - PREVIA VALUTAZIONE DELLE MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA NUOVA DISCIPLINA LEGISLATIVA - NECESSITA'.
Testo
A seguito della dichiarazione di parziale illegittimita` costituzionale dell'art. 39 della legge n. 352 del 1970, l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione non puo` disporre la cessazione delle operazioni del referendum in ordine a disposizioni di legge abrogate e sostituite da altre senza aver previamente valutato se la nuova normativa abbia introdotto modificazioni tali da precludere la consultazione popolare sulla preesistente disciplina, ovvero se il referendum debba invece effettuarsi sulla nuova disciplina legislativa. Dichiara pertanto che l'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, non attribuisce all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione il potere di disporre la cessazione delle operazione del referendum relative alla disposizione dell'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, abrogata e sostituita dalla disposizione dell'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533, senza avere previamente valutato se il referendum non debba effettuarsi sulla nuova disciplina legislativa e in conseguenza annulla l'ordinanza dell'Ufficio stesso in data 6 dicembre 1977, nella parte in cui modifica il quesito referendario relativo alla legge n. 152 del 1975 eccettuandone l'art. 5. - cfr. S.n. 78/1978.
A seguito della dichiarazione di parziale illegittimita` costituzionale dell'art. 39 della legge n. 352 del 1970, l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione non puo` disporre la cessazione delle operazioni del referendum in ordine a disposizioni di legge abrogate e sostituite da altre senza aver previamente valutato se la nuova normativa abbia introdotto modificazioni tali da precludere la consultazione popolare sulla preesistente disciplina, ovvero se il referendum debba invece effettuarsi sulla nuova disciplina legislativa. Dichiara pertanto che l'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, non attribuisce all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione il potere di disporre la cessazione delle operazione del referendum relative alla disposizione dell'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, abrogata e sostituita dalla disposizione dell'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533, senza avere previamente valutato se il referendum non debba effettuarsi sulla nuova disciplina legislativa e in conseguenza annulla l'ordinanza dell'Ufficio stesso in data 6 dicembre 1977, nella parte in cui modifica il quesito referendario relativo alla legge n. 152 del 1975 eccettuandone l'art. 5. - cfr. S.n. 78/1978.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte