Sentenza 71/1978 (ECLI:IT:COST:1978:71)
Massima numero 13295
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
23/05/1978; Decisione del
23/05/1978
Deposito del 05/06/1978; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
13294
Titolo
SENT. 71/78 B. PERSONALITA' DELLO STATO (DELITTI CONTRO LA) - ISTIGAZIONE DI MILITARI A DISOBBEDIRE ALLE LEGGI - INDETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE - VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 71/78 B. PERSONALITA' DELLO STATO (DELITTI CONTRO LA) - ISTIGAZIONE DI MILITARI A DISOBBEDIRE ALLE LEGGI - INDETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE - VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' da considerarsi esclusa ogni indeterminatezza dell'art. 266 cod. pen., che prevede il reato di istigazione di militari a disobbedire alle leggi, in quanto esso trova applicazione solo quando l'istigazione sia diretta a commettere gli atti concreti specificamente elencati, i quali costituiscono, per valutazione legislativa immune da irragionevolezza, pericolo per il bene costituzionalmente protetto e non sostanziano, invece, critica per fatti specifici in relazione ai quali puo' esercitarsi democraticamente il controllo dell'opinione pubblica. Di conseguenza, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 21, prima parte, Cost. - dell'art. 266 cod. pen. - cfr. S. nn. 87/1966, 65/1970, 16/1973, 108/1974.
E' da considerarsi esclusa ogni indeterminatezza dell'art. 266 cod. pen., che prevede il reato di istigazione di militari a disobbedire alle leggi, in quanto esso trova applicazione solo quando l'istigazione sia diretta a commettere gli atti concreti specificamente elencati, i quali costituiscono, per valutazione legislativa immune da irragionevolezza, pericolo per il bene costituzionalmente protetto e non sostanziano, invece, critica per fatti specifici in relazione ai quali puo' esercitarsi democraticamente il controllo dell'opinione pubblica. Di conseguenza, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 21, prima parte, Cost. - dell'art. 266 cod. pen. - cfr. S. nn. 87/1966, 65/1970, 16/1973, 108/1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte