Sentenza 73/1978 (ECLI:IT:COST:1978:73)
Massima numero 12125
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  23/05/1978;  Decisione del  23/05/1978
Deposito del 05/06/1978; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  12126


Titolo
SENT. 73/78 A. APPELLO PENALE - PROVVEDIMENTI APPELLABILI - SENTENZA, PRONUNCIATA ALL'ESITO DI GIUDIZIO DI PRIMO GRADO, CHE ABBIA PROSCIOLTO L'IMPUTATO PER AMNISTIA A SEGUITO DEL GIUDIZIO DI COMPARAZIONE FRA CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Poiche' soltanto sul presupposto di un riconoscimento di colpevolezza puo' aver luogo il giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e attenuanti ai fini dell'applicazione dell'amnistia, ne consegue che le relative sentenze possono implicare un pregiudizio morale e giuridico per l'imputato prosciolto. (Illegittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - privandosi il solo imputato di taluni modi generali di esercizio del diritto di difesa - dell'art. 513 n. 2 c.p.p., nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di primo grado che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti). - Cfr. S. n. 70/1975.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte