Sentenza 73/1978 (ECLI:IT:COST:1978:73)
Massima numero 12126
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
23/05/1978; Decisione del
23/05/1978
Deposito del 05/06/1978; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
12125
Titolo
SENT. 73/78 B. IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE IN ESITO AL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO CHE ABBIA PROSCIOLTO L'IMPUTATO PER AMNISTIA A SEGUITO DI GIUDIZIO DI COMPARAZIONE FRA CIRCOSTANZE - ESCLUSIONE DEL DIRITTO DELL'IMPUTATO DI PROPORRE APPELLO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 73/78 B. IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE IN ESITO AL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO CHE ABBIA PROSCIOLTO L'IMPUTATO PER AMNISTIA A SEGUITO DI GIUDIZIO DI COMPARAZIONE FRA CIRCOSTANZE - ESCLUSIONE DEL DIRITTO DELL'IMPUTATO DI PROPORRE APPELLO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Poiche' la sentenza emessa dal tribunale o dalla corte d'assise, in esito a dibattimento di primo grado, che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti e' pronunciata dopo una valutazione in concreto della condotta dell'imputato e, quindi, sul presupposto di un riconoscimento di colpevolezza, contrasta con il principio di eguaglianza e con il diritto di difesa l'art. 513, n. 2 c.p.p., nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di primo grado del tribunale o della corte di assise che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti. - S. 70/1975.
Poiche' la sentenza emessa dal tribunale o dalla corte d'assise, in esito a dibattimento di primo grado, che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti e' pronunciata dopo una valutazione in concreto della condotta dell'imputato e, quindi, sul presupposto di un riconoscimento di colpevolezza, contrasta con il principio di eguaglianza e con il diritto di difesa l'art. 513, n. 2 c.p.p., nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di primo grado del tribunale o della corte di assise che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti. - S. 70/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte