Sentenza 74/1978 (ECLI:IT:COST:1978:74)
Massima numero 9552
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
13/07/1978; Decisione del
13/07/1978
Deposito del 20/07/1978; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 74/78 B. CORTE DEI CONTI - MAGISTRATI - REFERENDARI E PRIMI REFERENDARI - RAPPORTO INFORMATIVO ANNUALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - IMPUGNABILITA' DEL RAPPORTO IN SEDE GIURISDIZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 74/78 B. CORTE DEI CONTI - MAGISTRATI - REFERENDARI E PRIMI REFERENDARI - RAPPORTO INFORMATIVO ANNUALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - IMPUGNABILITA' DEL RAPPORTO IN SEDE GIURISDIZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 29 del R.D. 12 ottobre 1933 n. 1364 e l'art. 4 della l. 13 ottobre 1969 n. 691, i quali prevedono la compilazione di rapporti informativi annuali sulla attivita` dei referendari e primi referendari della Corte di conti e la loro integrale comunicazione agli interessati, non limitano il diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost., poiche` tali rapporti sono impugnabili in sede giurisdizionale con i mezzi e le forme stabiliti dalle disposizioni relative ai ricorsi del personale della Corte dei conti. Ne` e` in contrasto con il rilevato parametro costituzionale che il ricorso sia esperibile per motivi di legittimita` e non anche di merito, perche` il legislatore puo` legittimamente disciplinare i mezzi di tutela dei diritti e degli interessi legittimi ampliando o restringendo le relative facolta`, in funzione delle peculiari caratteristiche dei diversi tipi di procedimento e dei superiori interessi di giustizia cui sono rispettivamente preordinate. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 29 del R.D. 12 ottobre 1933 n. 1364 e dell'art. 4 della l. 13 ottobre 1969 n. 691 in riferimento all'art. 24, primo comma, Cost.).
L'art. 29 del R.D. 12 ottobre 1933 n. 1364 e l'art. 4 della l. 13 ottobre 1969 n. 691, i quali prevedono la compilazione di rapporti informativi annuali sulla attivita` dei referendari e primi referendari della Corte di conti e la loro integrale comunicazione agli interessati, non limitano il diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost., poiche` tali rapporti sono impugnabili in sede giurisdizionale con i mezzi e le forme stabiliti dalle disposizioni relative ai ricorsi del personale della Corte dei conti. Ne` e` in contrasto con il rilevato parametro costituzionale che il ricorso sia esperibile per motivi di legittimita` e non anche di merito, perche` il legislatore puo` legittimamente disciplinare i mezzi di tutela dei diritti e degli interessi legittimi ampliando o restringendo le relative facolta`, in funzione delle peculiari caratteristiche dei diversi tipi di procedimento e dei superiori interessi di giustizia cui sono rispettivamente preordinate. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 29 del R.D. 12 ottobre 1933 n. 1364 e dell'art. 4 della l. 13 ottobre 1969 n. 691 in riferimento all'art. 24, primo comma, Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte