Sentenza 74/1978 (ECLI:IT:COST:1978:74)
Massima numero 9553
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
13/07/1978; Decisione del
13/07/1978
Deposito del 20/07/1978; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 74/78 C. CORTE DEI CONTI - MAGISTRATI - REFERENDARI E PRIMI REFERENDARI - RAPPORTO INFORMATIVO ANNUALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'INDIPENDENZA DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 74/78 C. CORTE DEI CONTI - MAGISTRATI - REFERENDARI E PRIMI REFERENDARI - RAPPORTO INFORMATIVO ANNUALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'INDIPENDENZA DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le norme costituzionali che assicurano l'indipendenza dei magistrati comportano il riconoscimento di una posizione di assoluta parificazione dei magistrati solo per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, ma non per quel che concerne la posizione che essi assumono, fuori di quelle funzioni, nell'ordinamento giudiziario. Il rapporto informativo annuale, previsto per i referendari e primi referendari della Corte dei conti, va considerato non gia` come espressione di un potere gerarchico idoneo a influire sul contenuto delle decisioni dei singoli magistrati, ma come mero strumento di valutazione delle attitudini professionali dei predetti, a garanzia del miglior andamento dell'attivita` cui essi sono preposti. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 29 del R.D. 12 ottobre 1933 n. 1364 e dell'art. 4 della L. 13 ottobre 1969 n. 691, in riferimento agli artt. 101, comma secondo, 107, comma terzo, 108, comma secondo, Cost.).
Le norme costituzionali che assicurano l'indipendenza dei magistrati comportano il riconoscimento di una posizione di assoluta parificazione dei magistrati solo per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, ma non per quel che concerne la posizione che essi assumono, fuori di quelle funzioni, nell'ordinamento giudiziario. Il rapporto informativo annuale, previsto per i referendari e primi referendari della Corte dei conti, va considerato non gia` come espressione di un potere gerarchico idoneo a influire sul contenuto delle decisioni dei singoli magistrati, ma come mero strumento di valutazione delle attitudini professionali dei predetti, a garanzia del miglior andamento dell'attivita` cui essi sono preposti. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 29 del R.D. 12 ottobre 1933 n. 1364 e dell'art. 4 della L. 13 ottobre 1969 n. 691, in riferimento agli artt. 101, comma secondo, 107, comma terzo, 108, comma secondo, Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 107
co. 3
Costituzione
art. 108
co. 2
Altri parametri e norme interposte